DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 874

Type DPR
Publication 1977-10-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche gli insegnamenti di diritto fallimentare, diritto pubblico dell'economia, storia economica dell'unita' nazionale, demografia e sociologia da semestrali diventano annuali.

Art. 31 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono soppressi i seguenti:

psicologia sperimentale;

genetica;

antropologia.

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di chirurgia vascolare.

Dopo l'art. 85, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia presso la facolta' di medicina e chirurgia.

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 86. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Universita'.

Art. 87. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi su problemi della motilita' oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici: dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 88. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.

E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 89. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di: da 5 a 15 (per anno di corso); ogni scuola puo' dimensionare, entro questi limiti, il volume dei suoi iscritti, tenuto conto delle proprie strutture e dei propri parametri. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in sopranunmero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 90. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 91. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza e' obbligatoria.

Art. 92. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

2) fisiologia dell'occhio, della motilita' oculare, della visione binoculare;

3) ottica fisica e fisiopatologica;

4) ortottica I;

5) psicologia infantile.

2° Anno:

1) elementi di patologia oculare;

2) elementi di farmacologia oculare;

3) elementi di neurooftalmologia;

4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

5) ortottica II.

3° Anno:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);

3) ortottica III;

4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile;

5) legislazione sanitaria.

Art. 93. - L'intero corso di studi e': costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attivita' pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 94. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti".

Art. 95. - Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e teoriche.

Art. 96. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita' saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 97. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 98. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 99. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . L. 20.000

soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . " 10.000

tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . " 12.000

tassa annuale per iscrizioni studenti fuori corso " 6.000

contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . " 35.000

Art. 100. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

complementi di farmacognosia;

tossicologia.

Art. 104. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto il seguente:

chimica analitica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1977 Registro n. 132 Istruzione, foglio n. 335

Art. 1

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