LEGGE 25 ottobre 1977, n. 879

Type Legge
Publication 1977-10-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni annui, si fara' fronte, nell'anno finanziario 1977, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Arrangement

ARRANGEMENT DE STRASBOURG CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS DU 24 MARS 1971 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, tra cui il testo in lingua francese. ACCORDO SULLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI BREVETTI Le Parti contraenti, Considerando che l'adozione, sul piano mondiale, di un sistema uniforme per la classificazione dei brevetti, dei certificati d'autore d'invenzione, dei modelli d'utilita' e dei certificati d'utilita' e' d'interesse generale e atta a stabilire una piu' stretta cooperazione internazionale nonche' a favorire l'armonizzazione dei sistemi giuridici nel campo della proprieta' industriale, Riconoscendo l'importanza della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione, del 19 dicembre 1954, con la quale il Consiglio d'Europa ha istituito la classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione, Tenuto conto del valore universale di questa classificazione e dell'importanza che essa riveste per tutti i Paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, Consapevoli dell'importanza che questa classificazione presenta per i Paesi in via di sviluppo, aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna, in costante progresso, Visto l'articolo 19 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale de 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Istituzione di una Unione particolare; Adozione di una classificazione internazionale I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune, chiamata "classificazione internazionale dei brevetti" (denominata in seguito "classificazione internazionale"), per i brevetti d'invenzione, i certificati d'autore d'invenzione, i modelli d'utilita' e i certificati d'utilita'.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizione della classificazione 1. a) La classificazione consta: i) del testo che e' stato stabilito in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea sulla classificazione dei brevetti d'invenzione del 19 dicembre 1954 (denominata in seguito "Convenzione europea") e che e' entrato in vigore ed e' stato pubblicato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa il 1 settembre 1968; ii) delle modificazioni che sono entrate in vigore in virtu' dell'articolo 22) della Convenzione europea prima dell'entrata in vigore del presente Accordo; iii) delle modificazioni apportate in seguito in virtu' dell'articolo 5 e che entrano in vigore conformemente all'articolo 6. b) La guida d'utilizzazione e le note contenute nel testo della classificazione sono parti integranti della medesima. 2. a) Il testo di cui all'alinea 1 a) i) e' contenuto nei due esemplari autentici, nelle, lingue inglese e francese, depositati nel momento in cui il presente Accordo e' aperto alla firma, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominati in seguito rispettivamente "Direttore generale" e Organizzazione") istituita dalla Convenzione del 14 luglio 1967. b) Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) ii) sono depositate in due esemplari autentici, nelle lingue inglese e francese, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale. c) Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) iii) sono depositate in un solo esemplare autentico, nelle lingue inglese e francese, presso il Direttore generale.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Lingue della classificazione 1. La classificazione e' redatta nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede. 2. L'Ufficio internazionale dell'Organizzazione (denominato in seguito "Ufficio internazionale"), previa consultazione dei Governi interessati e sulla base di una traduzione proposta da questi Governi o ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non abbia incidenze finanziarie sul bilancio dell'Unione particolare o sull'Organizzazione, redige dei testi ufficiali nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea, di cui all'articolo 7, potra' designare.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Applicazione della classificazione 1. La classificazione ha carattere esclusivamente amministrativo. 2. Ciascun Paese dell'Unione particolare ha facolta' di applicare la classificazione come sistema principale o come sistema ausiliario. 3. Le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare: i) nei brevetti, certificati di autore d'invenzione, modelli d'utilita' e certificati d'utilita' da esse rilasciati, nonche' nelle domande di tali titoli di protezione, siano esse pubblicate o soltanto messe a disposizione del pubblico per consultazione, ii) nelle comunicazioni con le quali i periodici ufficiali rendono nota la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico dei documenti citati nel comma i), i simboli completi della classificazione attribuiti all'invenzione che forma oggetto del documento citato nel comma i). 4. All'atto della firma del presente Accordo o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione: i) ciascun Paese puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi o sottogruppi della classificazione nelle domande di cui all'alinea 3, unicamente messe a disposizione del pubblico per consultazione, ne' nelle relative comunicazioni, ii) ciascun Paese che non procede all'esame, immediato o differito, della novita' delle invenzioni e la cui procedura di rilascio dei brevetti o di altri titoli di protezione non prevede una ricerca sullo stato della tecnica, puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi e sottogruppi della classificazione nei documenti e nelle comunicazioni di cui all'alinea 3. Se queste condizioni si verificano soltanto per talune categorie di titoli di protezione o per taluni rami della tecnica, tale Paese puo' far uso della riserva soltanto entro questi limiti. 5. I simboli della classificazione, preceduti dalla menzione "classificazione internazionale dei brevetti" o da un'abbreviazione stabilita dal Comitato di esperti di cui all'articolo 5, saranno stampati, in caratteri neri o in altro modo ben visibile, nel margine in alto di ogni documento di cui all'alinea 3 i) nel quale devono figurare. 6. Se un Paese dell'Unione particolare affida il rilascio dei brevetti ad un'amministrazione intergovernativa, esso deve prendere tutti i provvedimenti di sua competenza affinche' la detta amministrazione applichi la classificazione conformemente al presente articolo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Comitato di esperti 1. E' istituito un Comitato di esperti nel quale ciascun Paese dell'Unione particolare e' rappresentato. 2. a) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel ramo dei brevetti che hanno fra i loro membri almeno un Paese facente parte del presente Accordo, a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti. b) Il Direttore generale puo', e, a richiesta del Comitato di esperti, deve invitare rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e internazionali non governative a partecipare alle discussioni alle quali deste organizzazioni sono interessate. 3. Il Comitato di esperti: i) modifica la classificazione; ii) rivolge ai Paesi dell'Unione particolare delle raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzazione della classificazione e a promuoverne l'applicazione uniforme; iii) presta la sua assistenza per promuovere la cooperazione nella riclassificazione della documentazione che serve all'esame delle invenzioni, tenendo conto in particolar modo delle necessita' dei Paesi in via di sviluppo; iv) prende qualsiasi altro provvedimento che, senza aver incidenze finanziarie sul bilancio dell'Unione particolare o sull'Organizzazione, sia tale da facilitare ai Paesi in via di sviluppo l'applicazione della classificazione; v) e' abilitato a istituire dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro. 4. Il Comitato di esperti adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento da' alle organizzazioni intergovernative citate nell'alinea 2 a) che sono in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione la possibilita' di partecipare alle riunioni del sottocomitato e dei gruppi di lavoro del Comitato di esperti. 5. Proposte di modificazioni della classificazione possono essere avanzate dall'Amministrazione competente di qualsiasi Paese dell'Unione particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato di esperti in virtu' dell'alinea 2 a) e da tutte le altre organizzazioni espressamente invitate dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all'Ufficio internazionale, che le sottopone ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori almeno due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nella quale esse saranno esaminate. 6. a) Ciascun Paese membro del Comitato di esperti dispone di un voto. b) Il Comitato di esperti decide con la maggioranza semplice. c) Qualsiasi decisione che, a giudizio di un quinto dei Paesi rappresentati e votanti, implica una trasformazione della struttura fondamentale della classificazione o comporta un importante lavoro di riclassificazione deve essere presa con la maggioranza dei tre quarti dei Paesi rappresentati e votanti. d) L'astensione non e' considerata voto.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e delle altre decisioni 1. Tutte le (decisioni del Comitato di esperti relative a modificazioni apportate alla classificazione, nonche' le raccomandazioni del Comitato di esperti, sono notificate dall'Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei Paesi membri dell'Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d'invio delle notificazioni. 2. L'Ufficio internazionale inserisce nella classificazione le modificazioni entrate in vigore. Le modificazioni formano oggetto di avvisi pubblicati nei periodici designati dall'Assemblea prevista nell'articolo 7.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Assemblea dell'Unione particolare 1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare. b) Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare e' rappresentato da un delegata, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti. c) Qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5.2) a) puo' farsi rappresentare da un osservatore alle riunioni dell'Assemblea e, se questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea. d) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo; ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generare relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare; iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; vi) decide che vengano redatti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese e da quelle indicate nell'articolo 3.2); vii) istituisce i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare; viii) decide, fatte salve le disposizioni dell'alinea 1 c), quali sono i Paesi non membri dell'Unione particolare, le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni internazionali non governative che possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni e a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti; ix) intraprende qualsiasi altra azione idonea al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare; x) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta. b) L'Assemblea delibera su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) L'Assemblea puo' deliberare ancorche' il quorum non sia raggiunto; tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette deliberazioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette deliberazioni divengono esecutive purche' nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria. d) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. 4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri. c) L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale. 5. L'Assemblea adatta il suo regolamento interno.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Ufficio internazionale 1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale. b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. c) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta. 2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 3. a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Accordo-art. 9

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