La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952: a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi; b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio; c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 14, 12 e 8 rispettivamente delle convenzioni di cui alle lettere a), b) e c).
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES DE MER, SIGNEE A BRUXELLES, LE 10 MAI 1952 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, tra cui il testo in lingua francese. CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE SUL SEQUESTRO CONSERVATIVO DELLE NAVI FIRMATA A BRUXELLES, IL 10 MAGGIO 1952 Le Alte Parti Contraenti, avendo riconosciuto l'utilita' di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi sul sequestro conservativo delle navi, hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione e hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Nella presente Convenzione i termini seguenti sono adoperati con il significato qui appresso indicato: 1. Per "Credito Marittimo" si intende rivendicazione di un diritto o di un credito che abbia una delle cause seguenti: a) danni causati da una nave o in seguito ad abbordaggio o ad altra causa; b) perdita di vite umane o danni alle persone causati da una nave o derivanti dall'uso di una nave; c) assistenza e salvataggio; d) contratti relativi all'utilizzazione o alla locazione di una nave con contratto di noleggio o altro contratto; e) contratti relativi al trasporto di merci per nave in virtu' di un contratto di noleggio, di una polizza di carico o altro contratto; f) perdite o danni a merci e bagagli trasportati per nave; g) avaria comune; h) prestito su beni esposti a rischi marittimi; i) rimorchio; j) pilotaggio; k) forniture, in qualsiasi luogo, di prodotti o di materiali fatte ad una nave in vista del suo esercizio o della sua manutenzione; l) costruzione, riparazioni, equipaggiamento di una nave o spese di scalo; m)salari del Capitano, Ufficiali o uomini d'equipaggio; n) somme anticipate dal Capitano e spese effettuate dai caricatori, dai noleggiatori o dagli Agenti per conto della nave o del suo proprietario; o) la proprieta' contestata di una nave; p) la comproprieta' contestata di una nave o il suo possesso o il suo esercizio, o i diritti di servizio di una nave in comproprieta'; q) qualsiasi ipoteca marittima e qualsiasi diritto di garanzia. 2. Per "sequestro" si intende l'immobilizzazione di una nave con l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente per garantire un credito marittimo; ma non il sequestro di una nave per l'esecuzione di un titolo. 3. Per "persona" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, societa' di persone o di capitali nonche' gli Stati, le Amministrazioni e gli enti pubblici. 4. Per "Attore" si intende una persona che invoca a suo favore l'esistenza di un credito marittimo.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Una nave battente bandiera di uno degli Stati Contraenti potra' essere sequestrata nella giurisdizione di uno Stato Contraente soltanto in virtu' di un credito marittimo, ma nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere considerata come un'estensione o una restrizione dei diritti e dei poteri che gli Stati, le Autorita' pubbliche o le Autorita' portuali hanno in virtu' della loro legislazione interna o dei loro regolamenti di sequestrare, detenere o impedire altrimenti ad una nave di prendere il mare nella loro circoscrizione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4) e dell'articolo 10, qualsiasi Attore puo' sequestrare sia la nave cui il credito si riferisce, sia qualunque altra nave di proprieta' di colui che, nel momento in cui ha avuto origine il credito marittimo, era proprietario della nave cui tale credito si riferisce, anche quando la nave sequestrata sia pronta a salpare, ma nessuna nave potra' essere sequestrata per un credito previsto alle lettere o), p) o q) dell'articolo 1 ad eccezione della nave stessa cui la rivendicazione si riferisce. 2. Le navi saranno considerate come appartenenti allo stesso proprietario qualora tutte le quote di proprieta' appartengano alla stessa o alle stesse persone. 3. Una nave non puo' essere sequestrata e non verra' prestata cauzione o garanzia, piu' di una volta nella giurisdizione di uno o piu' Stati Contraenti, per lo stesso credito o da parte dello stesso Attore; e se una nave viene sequestrata in una di dette giurisdizioni ed e' stata prestata una cauzione o una garanzia, sia per ottenere la revoca del sequestro, sia per evitare quest'ultimo, sara' tolto ogni ulteriore sequestro di tale nave o di una qualunque altra nave appartenente allo stesso proprietario, ad opera dell'Attore e per lo stesso credito marittimo, e la nave sara' liberata dal Tribunale o da qualsiasi altra giurisdizione competente di detto Stato, a meno che l'Attore non provi, per soddisfare il Tribunale o qualsiasi altra Autorita' Giudiziaria competente, che la garanzia o la cauzione e' stata definitivamente liberata prima che il sequestro successivo sia stato eseguito o che ci sia un'altra ragione valida per mantenerlo. 4. In caso di noleggio di una nave con affidamento della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda, lui soltanto, di un credito marittimo relativo a detta nave, l'Attore puo' sequestrare tale nave o un'altra appartenente al noleggiatore, osservando le disposizioni della presente Convenzione, ma nessuna altra nave appartenente al proprietario puo' essere sequestrata in virtu' di detto credito marittimo. Il precedente comma si applica anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario sia debitore di un credito marittimo.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Una nave puo' essere sequestrata soltanto con l'autorizzazione di un Tribunale o di qualsiasi altra Autorita' Giudiziaria competente dello Stato Contraente nel quale e' eseguito il sequestro.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Il Tribunale o qualsiasi altra Autorita' Giudiziaria competente, nella cui giurisdizione e' stata sequestrata la nave, concedera' la revoca del sequestro allorquando sara' stata fornita una cauzione o una garanzia sufficiente, eccetto nel caso in cui il sequestro venga eseguito per i crediti marittimi elencati nel precedente articolo 1 alle lettere o) e p); in questo caso, il giudice puo' permettere l'esercizio della nave da parte del Possessore, appena quest'ultimo avra' fornito garanzie sufficienti, o regolare la gestione della nave durante il periodo del sequestro. In mancanza di accordo fra le Parti circa la consistenza della cauzione o della garanzia, il Tribunale o l'Autorita' giudiziaria competente ne stabilira' la natura e l'ammontare. La domanda di revoca del sequestro mediante tale garanzia non potra' essere interpretata ne' come un riconoscimento di responsabilita', ne' come una rinuncia al beneficio della limitazione legale della responsabilita' del proprietario della nave.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Tutte le contestazioni relative alla responsabilita' dell'Attore, per danni causati in seguito al sequestro della nave o per spese di cauzione o di garanzia prestate al fine di liberarla o di impedirne il sequestro, saranno regolate dalla legge dello Stato Contraente nella cui giurisdizione e' stato eseguito o richiesto il sequestro. Le norme di procedura relative al sequestro di una nave, all'ottenimento dell'autorizzazione contemplata nell'articolo 4 e a tutti gli altri incidenti di procedura che un sequestro puo' sollevare sono disciplinate dalla legge dello Stato Contraente nel quale e' stato eseguito o richiesto il sequestro.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. I Tribunali dello Stato nel quale e' stato effettuato il sequestro saranno competenti a deliberare nel merito del processo: - sia se tali Tribunali sono competenti in virtu' della legislazione interna dello Stato nel quale e' eseguito il sequestro; - sia nei casi seguenti, tassativamente indicati: a) se l'Attore ha la sua residenza abituale o la sede principale della sua impresa nello Stato in cui e' stato eseguito il sequestro; b) se anche il credito marittimo ha avuto origine nello Stato Contraente da cui dipende il luogo del sequestro; c) se il credito marittimo ha avuto origine nel corso di un viaggio durante il quale e' stato eseguito il sequestro; d) se il credito deriva da un abbordaggio o dalle circostanze contemplate dall'articolo 13 della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di abbordaggio, firmata a Bruxelles il 23 settembre 1910; e) se il credito ha avuto origine da un'assistenza o da un salvataggio; f) se il credito e' garantito da una ipoteca marittima o altro diritto di garanzia sulla nave sequestrata. 2. Se il Tribunale, nella cui giurisdizione e' stata sequestrata la nave, non ha competenza a deliberare sul merito, sulla cauzione o sulla garanzia da fornirsi conformemente all'articolo 5 per ottenere la revoca del sequestro, dovra' garantire l'esecuzione di tutte le condanne che dovessero essere ulteriormente pronunciate dal Tribunale competente a deliberare sul merito, e il Tribunale o qualsiasi altra Autorita' Giudiziaria del luogo del sequestro, stabilira' il termine entro il quale l'Attore dovra' proporre una azione dinanzi al Tribunale competente. 3. Se gli accordi tra le parti prevedono o una clausola attributiva di competenza ad un'altra giurisdizione, o una clausola arbitrale, il Tribunale potra' stabilire un termine entro il quale il sequestrante dovra' promuovere la sua azione nel merito. 4. Nei casi previsti nei due commi precedenti, se l'azione non e' promossa entro il termine assegnato, il Difensore potra' chiedere la revoca del sequestro o la liberazione della cauzione prestata. 6. Il presente articolo non si applichera' ai casi contemplati dalle disposizioni della Convenzione revisionata sulla navigazione del Reno del 17 ottobre 1868.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili in tutti gli stati Contraenti a qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato Contraente. 2. Una nave battente bandiera di uno Stato non contraente puo' essere sequestrata in uno degli Stati Contraenti in virtu' di uno dei crediti elencati all'articolo 1 o di qualsiasi altro credito che consenta il sequestro in base alla legge di detto Stato. 3. Tuttavia, ciascuno Stato Contraente puo' rifiutare tutti o parte dei vantaggi della presente Convenzione a qualsiasi Stato non contraente e a qualsiasi persona che non abbia, alla data del sequestro, la sua residenza abituale o la sede principale dell'impresa in uno Stato Contraente. 4. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' modificare o rendere inapplicabile la legge interna degli Stati Contraenti per quanto concerne il sequestro di una nave entro la giurisdizione dello Stato di cui batte bandiera da parte di una persona avente la sua residenza abituale o la sede principale della sua impresa in detto Stato. 5. Qualsiasi terza persona, diversa dall'attore originario, che eccepisce un credito marittimo per effetto di una surrogazione, di una cessione o altrimenti, sara' considerato, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, come avente la stessa residenza abituale o la stessa sede principale dell'impresa del creditore originario.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Nulla nella presente Convenzione deve essere considerato dar diritto ad un'azione che, al di fuori di quanto stipulato nella presente Convenzione, non esisterebbe secondo la legge da applicarsi da parte del Tribunale investito della controversia. La presente Convenzione non conferisce agli Attori alcun diritto di perseguire un bene se non quello concesso da quest'ultima legge o dalla Convenzione Internazionale sui Privilegi e Ipoteche marittime, qualora quest'ultima sia applicabile.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Le Alte Parti Contraenti possono, al momento della firma del deposito delle ratifiche o al momento della loro adesione alla Convenzione, riservarsi: a) il diritto di non applicare le disposizioni della presente Convenzione al sequestro di una nave effettuato in virtu' di uno dei crediti marittimi previsti alle lettere o) e p) dell'articolo 1 e quello di applicare a detto sequestro la loro legge nazionale; b) il diritto di non applicare le disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 3 al sequestro effettuato sui loro territorio per i crediti previsti alla lettera q) dell'articolo 1.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a sottoporre all'arbitrato qualsiasi controversia fra Stati che possa risultare dall'interpretazione e dall'applicazione della presente Convenzione, salvi tuttavia gli obblighi delle Alte Parti Contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di Diritto della navigazione il processo verbale della firma sara' redatto a cura del Ministero degli Affari Esteri del Belgio.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne notifichera' il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 a) La presente Convenzione entrera' in vigore, fra i due primi Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito del secondo strumento di ratifica. b) Per ciascuno Stato firmatario che ratifichi la Convenzione dopo il secondo deposito, essa entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Qualsiasi Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di Diritto marittimo potra' aderire alla presente Convenzione. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Belgio clic ne informera' per via diplomatica tutti gli Stati firmatari e aderenti. La Convenzione entrera' in vigore per lo Stato aderente sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica, ma non prima della data della sua entrata in vigore quale stabilita all'articolo 14 a).
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Qualsiasi Alta Parte Contraente potra' richiedere, alla scadenza del termine di tre anni dall'entrata in vigore nei propri confronti della presente Convenzione, la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare su tutte le proposte di revisione della Convenzione. Qualsiasi Alta Parte Contraente che desiderasse avvalersi di tale facolta' dovra' informarne il Governo belga che provvedera' a convocare la Conferenza entro i sei mesi.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore nei propri confronti. Tuttavia, tale denuncia avra' effetto soltanto un anno dopo la data di ricezione della notifica di denuncia da parte del Governo belga, che ne informera' le altre Parti Contraenti per via diplomatica.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 a) Qualsiasi Alta Parte Contraente puo', al momento della ratifica, dell'adesione o in qualsiasi altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sara' applicabile a detti territori sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, ma non prima della data di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di detta Alta Parte Contraente. b) Qualsiasi Alta Parte Contraente che abbia sottoscritto una dichiarazione ai sensi della lettera a) del presente articolo potra' in qualsiasi momento informare il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che la Convenzione cessa di essere applicata al Territorio in questione. Tale denuncia avra' effetto entro il termine di un anno come previsto all'articolo 17. c) Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio informera' per via diplomatica tutti gli Stati firmatari e aderenti di qualsiasi notifica da esso ricevuta ai sensi del presente articolo. FATTO a Bruxelles, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme).
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE CIVILE EN MATIERE D'ABORDAGE, SIGNEE A BRUXELLES, LE 10 MAI 1952 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, tra cui il testo in lingua francese. CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE ALLA COMPETENZA CIVILE IN MATERIA DI ABBORDAGGIO FIRMATA A BRUXELLES, IL 10 MAGGIO 1952 Le Alte Parti Contraenti, avendo riconosciuto l'utilita' di fissare di comune accordo alcune regole uniformi relative alla competenza civile in materia di abbordaggio, hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. L'azione giudiziale relativa ad un abbordaggio avvenuto tra navi addette alla navigazione marittima o fra navi addette alla navigazione marittima e battelli addetti alla navigazione interna potra' essere intentata unicamente: a) o davanti al Tribunale della residenza abituale del convenuto o di una delle sedi della sua compagnia; b) o davanti al Tribunale del luogo in cui e' stato eseguito un sequestro sulla nave convenuta o su un'altra nave appartenente allo stesso convenuto qualora tale sequestro sia autorizzato, o davanti al Tribunale del luogo in cui tale sequestro avrebbe potuto essere eseguito o in cui il convenuto ha dato una cauzione o un'altra garanzia; c) o davanti al Tribunale del luogo dell'abbordaggio, qualora tale abbordaggio sia avvenuto nei porti e rade nonche' nelle acque interne. 2. Spettera' all'attore decidere davanti a quale dei Tribunali indicati nel precedente paragrafo verra' proposta l'azione giudiziale. 3. L'attore non potra' intentare contro lo stesso convenuto una nuova azione basata sugli stessi fatti davanti ad un'altra giurisdizione senza rinunciare all'azione gia' proposta.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Le disposizioni dell'articolo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di proporre un'azione relativa all'abbordaggio davanti alla giurisdizione da loro scelta di comune accordo, oppure di sottoporla al giudizio di arbitri.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Le domande riconvenzionali relative allo stesso abbordaggio potranno essere proposte davanti al Tribunale competente a giudicare l'azione principale ai sensi dell'articolo primo. 2. Nel caso in cui esistano piu' attori ciascuno puo' proporre la propria azione davanti al Tribunale precedentemente investito di un'azione relativa allo stesso abbordaggio contro la stessa parte. 3. In caso di abbordaggio in cui siano implicate piu' navi, nulla nelle disposizioni della presente Convenzione si oppone a che il Tribunale investito in seguito all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 si dichiari competente, secondo le norme di competenza della propria legislazione interna, per giudicare tutte le azioni intentate per lo stesso fatto.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 La presente Convenzione si estende alle azioni per risarcimento dei danni che, o per l'esecuzione o per l'omissione di una manovra, oppure per l'inosservanza dei regolamenti, una nave abbia causato o ad un'altra nave, o alle cose o alle persone che si trovavano a bordo, anche nel caso in cui non vi sia stato abbordaggio.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Nulla di quanto stabilito dalla presente Convenzione puo' modificare le norme giuridiche in vigore negli Stati contraenti, relative agli abbordaggi riguardanti navi da guerra o navi appartenenti allo Stato o al servizio dello Stato.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 La presente Convenzione non avra' effetto per quanto riguarda le azioni relative al contratto di trasporto o a qualunque altro contratto.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 La presente Convenzione non verra' applicata ai casi previsti dalle disposizioni della Convenzione revisionata sulla navigazione del Reno del 17 ottobre 1868.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Le disposizioni della presente Convenzione verranno applicate nei confronti di tutti gli interessati qualora tutte le navi in causa rientrino nella competenza degli Stati delle Alte Parti Contraenti. E' tuttavia inteso che: 1) nei confronti degli interessati, cittadini di uno Stato non contraente, l'applicazione di dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita'; 2) qualora tutti gli interessati siano cittadini dello stesso Stato del Tribunale investito, viene applicata la legislazione nazionale e non la Convenzione.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti si impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie tra gli Stati che potrebbero derivare dall'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, senza tuttavia pregiudicare gli obblighi delle Alte Parti Contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di Diritto Marittimo. Il processo verbale della firma sara' redatto a cura del Ministero degli Affari Esteri del Belgio.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne notifichera' il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 a) La presente Convenzione entrera' in vigore tra i due primi Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito del secondo strumento di ratifica. b) Per ciascun Stato firmatario che ratifichera' la Convenzione dopo il secondo deposito, quest'ultima entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Gli Stati non rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di Diritto Marittimo, potranno aderire alla presente Convenzione. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne informera' per via diplomatica tutti gli Stati firmatari e aderenti. La Convenzione entrera' in vigore per lo Stato aderente sei mesi dopo la data del ricevimento di detta notifica ma non prima della data della sua entrata in vigore come e' fissata dall'articolo 12 a).
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra', dopo la scadenza di un termine di tre anni dall'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, richiedere che venga convocata una Conferenza incaricata di deliberare su tutte le proposte di revisione della Convenzione. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti che desiderasse far uso di detta facolta' ne informera' il Governo belga che provvedera' a convocare la Conferenza entro sei mesi.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualunque momento dopo la sua entrata in vigore nei suoi confronti. Tuttavia questa denuncia non avra' effetto che un anno dopo la data del ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga che ne informera' per via diplomatica le altre Parti Contraenti.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 a) Ciascuna Alta Parte Contraente puo', al momento della ratifica, dell'adesione, o in qualunque altro momento, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione viene applicata ai territori o ad alcuni dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sara' applicabile a detti territori sei mesi dopo la data del ricevimento di tale notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detta Alta Parte Contraente. b) Ogni Alta Parte Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, potra' in qualunque momento informare il Ministro degli Affari Esteri del Belgio che la Convenzione cessa di essere applicata al territorio in questione. Tale denuncia avra' effetto entro il termine di un anno come previsto dall'articolo 15. c) Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio informera' per via diplomatica tutti gli Stati firmatari ed aderenti di qualunque notifica ad esso inviata ai sensi del presente articolo. FATTO a Bruxelles, in un unico esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, il 10 maggio 1952. (Seguono le firme).
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE PENALE EN MATIERE D'ABORDAGE ET AUTRES EVENEMENTS DE NAVIGATION SIGNEE A BRUXELLES, LE 10 MAI 1952 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, tra cui il testo in lingua francese. CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE ALLA COMPETENZA PENALE IN MATERIA DI ABBORDAGGIO E DI ALTRI INCIDENTI DI NAVIGAZIONE FIRMATA A BRUXELLES, IL 10 MAGGIO 1952 Le Alte Parti Contraenti, Avendo riconosciuto l'utilita' di fissare di comune accordo alcune regole uniformi relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione, hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 In caso di abbordaggio o di qualunque altro incidente di navigazione riguardante una nave e di natura tale da comportare la responsabilita' penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona al servizio della nave, nessuna azione giudiziale potra' essere intentata se non davanti alle autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dello abbordaggio o dell'incidente di navigazione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Nel caso previsto dal precedente articolo il sequestro o il fermo della nave potra' essere ordinato soltanto dalle autorita', anche per ragioni istruttorie, di cui la nave batteva bandiera.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Nessuna disposizione della presente Convenzione si oppone a che uno Stato in caso di abbordaggio o di altro incidente di navigazione riconosca alle proprie autorita' il diritto di adottare qualunque misura relativa ai certificati di competenza e licenze da esso rilasciati, o di perseguire i propri cittadini per le infrazioni commesse mentre si trovavano a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 La presente Convenzione non viene applicata agli abbordaggi o ad ad altri incidenti di navigazione avvenuti nei porti e rade nonche' nelle acque interne. Inoltre, le Alte Parti Contraenti possono, al momento della firma, del deposito delle ratifiche o della loro adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di proseguire le infrazioni commesse nelle loro rispettive acque territoriali.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti si impegnano a sottoporre ad arbitrato ogni controversia tra Stati derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione, fatti salvi tuttavia gli obblighi delle Alte Parti Contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica della navigazione di diritto marittimo. Il processo verbale della firma sara' redatto a cura del Ministero degli Affari Esteri del Belgio.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne notifichera' il deposito a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 a) La presente Convenzione entrera' in vigore tra i primi due Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data di deposito del secondo strumento di ratifica. b) Per ciascuno Stato firmatario che ratifichera' la Convenzione dopo il secondo deposito, essa entrera' in vigore sei mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Gli Stati non rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo potranno aderire alla presente Convenzione. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Belgio che ne informera' per via diplomatica tutti gli Stati firmatari e aderenti. La Convenzione entrera' in vigore per lo Stato aderente sei mesi dopo la data di ricezione di detta notifica, ma non prima della data della sua entrata in vigore quale stabilita all'articolo 8 a).
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Ogni Alta Parte Contraente potra', alla scadenza di un termine di tre anni dall'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, chiedere la convocazione di una Conferenza incaricata di decidere su tutte le proposte di revisione della Convenzione. Ogni Alta Parte Contraente che desideri far uso di tale facolta' ne informera' il Governo belga che provvedera' a convocare la Conferenza entro sei mesi.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualunque momento dopo la sua entrata in vigore nei suoi confronti. Tuttavia, tale denuncia non avra' effetto che un anno dopo la data di ricezione della notifica di denuncia da parte del Governo belga che ne informera' le altre Parti Contraenti per via diplomatica.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 a) Ogni Alta Parte Contraente puo', al momento della ratifica, dell'adesione, o in qualunque altro momento, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sara' applicabile a detti territori sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, ma non prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detta Alta Parte Contraente. b) Ogni Alta Parte Contraente che ha sottoscritto la dichiarazione ai sensi della lettera a) del presente articolo, potra' in qualunque momento informare il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che la Convenzione cessa di essere applicata al territorio in questione. Tale denuncia avra' effetto entro il termine di un anno come previsto all'articolo 11. c) Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio comunichera' per via diplomatica a tutti gli Stati firmatari e aderenti le notifiche da esso ricevute ai sensi del presente articolo. FATTO a Bruxelles, in un unico esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme).