LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966: a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.
Art. 3
L'espressione "arestation ou detention illegales" contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.
Art. 4
L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici "Si posterieurement a' cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus legere, le delinquant doit en beneficier" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo gia' condannato con sentenza passata in giudicato non potra' beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, prevede l'applicazione di una pena piu' lieve.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COSSIGA - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Pacte international
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECOMNOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Parte di provvedimento in formato grafico
Patto internazionale-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel patto, fra cui il testo in lingua francese. PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI PREAMBOLO Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che, in conformita' ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo; Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignita' inerente alla persona umana; Riconosciuto che, in conformita' alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della liberta' dal timore e dalla miseria, puo' essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonche' dei propri diritti civili e politici; Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle liberta' dell'uomo; Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettivita' alla quale appartiene, e' tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtu' di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo puo' essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformita' alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Patto internazionale-art. 2
Articolo 2 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto. 2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.
Patto internazionale-art. 3
Articolo 3 Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parita' giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.
Patto internazionale-art. 4
Articolo 4 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformita' del presente Patto, lo Stato potra' assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui cio' sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una societa' democratica.
Patto internazionale-art. 5
Articolo 5 1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attivita' o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto nel Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtu' di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.
Patto internazionale-art. 6
Articolo 6 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilita' di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto. 2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovra' prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonche' l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali liberta' politiche ed economiche degli individui.
Patto internazionale-art. 7
Articolo 7 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare: a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformita' delle disposizioni del presente Patto; b) la sicurezza e l'igiene del lavoro; c) la possibilita' uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianita' di servizio e delle attitudini personali; d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonche' la remunerazione per i giorni festivi.
Patto internazionale-art. 8
Articolo 8 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire: a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non puo' essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una societa' democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle liberta' altrui; b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attivita', senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una societa' democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle liberta' altrui; d) il diritto di sciopero, purche' esso venga esercitato in conformita' delle leggi di ciascun Paese. 2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica. 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
Patto internazionale-art. 9
Articolo 9 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.
Patto internazionale-art. 10
Articolo 10 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: 1. La protezione e l'assistenza piu' ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che e' il nucleo naturale e fondamentale della societa', in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilita' del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi. 2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale. 3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralita' o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresi' fissare limiti di eta' al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sara' vietato e punito dalla legge.
Patto internazionale-art. 11
Articolo 11 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per se' e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonche' al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso. 2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla liberta' dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione piu' efficaci delle risorse naturali; b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.
Patto internazionale-art. 12
Articolo 12 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. 2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: a) la diminuzione del numero dei nati morti e della mortalita' infantile, nonche' il sano sviluppo dei fanciulli; b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale; c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere; d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.
Patto internazionale-art. 13
Articolo 13 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istituzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalita' umana e del senso della sua dignita' e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una societa' libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attivita' delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che: a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a cio' idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a cio' idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante. 3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la liberta' dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorita' pubbliche, purche' conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformita' alle proprie convinzioni. 4. Nessuna disposizione di questo articolo sara' interpretata nel senso di recare pregiudizio alla liberta' degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purche' i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.
Patto internazionale-art. 14
Articolo 14 Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorieta' e la gratuita' dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.
Patto internazionale-art. 15
Articolo 15 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore. 2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la liberta' indispensabile per la ricerca scientifica e l'attivita' creativa. 4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.
Patto internazionale-art. 16
Articolo 16 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformita' alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto. 2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformita' alle disposizioni del presente Patto. b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresi' agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.
Patto internazionale-art. 17
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