LEGGE 7 novembre 1977, n. 882
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal consiglio dei governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 31/4 del 30 aprile 1976, contenuto nell'allegato A alla presente legge. Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al precedente comma. Il Ministro per il tesoro riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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