LEGGE 3 dicembre 1977, n. 885

Type Legge
Publication 1977-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, adottato a Roma il 13 giugno 1976 e aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, sezione 3, dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - MORLINO - STAMMATI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accord

ACCORD PORTANT CREATION DU FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il testo in lingua francese. ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PREAMBOLO Riconoscendo che il sussistere del problema alimentare mondiale colpisce duramente gran parte della popolazione dei Paesi in via di sviluppo e compromette i valori ed i principi fondamentali che vanno di pari passo con il diritto alla vita e la dignita' dell'uomo; Considerando che occorre migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo e promuovere il progresso socio-economico nel contesto delle priorita' e degli obiettivi di detti Paesi, tenendo debitamente conto dei benefici economici e nel contempo dei benefici sociali; Tenendo conto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha la responsabilita', all'interno del sistema delle Nazioni Unite, di assistere i Paesi in via di sviluppo che cercano di incrementare la propria produzione alimentare ed agricola, e che essa possiede la competenza tecnica e l'esperienza richieste in tale campo; Consapevoli degli obiettivi e degli scopi della strategia internazionale di sviluppo per il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ed in particolar modo della esigenza di estendere a tutti i vantaggi dell'assistenza; Avendo presente il paragrafo f) della seconda parte ("Alimentazione") della sezione I della risoluzione 3202 (S.VI) della Assemblea generale, relativa al Programma d'azione concernente l'istituzione di un nuovo ordine economico internazionale; Tenendo inoltre presenti la necessita' di attuare trasferimenti tecnologici per garantire lo sviluppo dell'alimentazione e dell'agricoltura, nonche' la sezione V ("Alimentazione ed agricoltura") della risoluzione 3362 (S-VII) dell'Assemblea generale, relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, ed in particolare il paragrafo 6 di detta sezione, riguardante la creazione di un Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo; Riferendosi al paragrafo 13 della risoluzione 3348 (XXIX) della Assemblea generale, nonche' alle risoluzioni I e II della Conferenza mondiale per l'alimentazione, relativa agli obiettivi ed alle strategie di produzione alimentare, ed alle priorita' dello sviluppo agricolo e rurale; Riferendosi alla risoluzione XIII della Conferenza mondiale per l'alimentazione, la quale ha riconosciuto: i) che occorre aumentare sostanzialmente gli investimenti agricoli al fine di incrementare la produzione alimentare ed agricola nei Paesi in via di sviluppo; ii) che tutti i membri dalla comunita' internazionale sono solidalmente tenuti ad assicurare disponibilita' alimentari sufficienti e lo impiego razionale delle disponibilita' stesse; e iii) che le prospettive della situazione alimentare mondiale esigono disposizioni urgenti ed organiche da parte di tutti i Paesi; e ha deciso: Che occorrerebbe istituire immediatamente un Fondo internazionale di sviluppo agricolo per finanziare progetti agricoli fondamentalmente centrati sulla produzione alimentare nei Paesi in via di sviluppo; Le Parti Contraenti concordano di istituire un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, il quale sara' regolato dalle seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. Definizioni. Salvo che il contesto vi si opponga, i termini di cui all'elenco seguente avranno, ai fini del presente Accordo, il significato sotto indicato: a) il termine "Fondo" indica il Fondo internazionale di sviluppo agricolo; b) l'espressione "produzione alimentare" indica la produzione di alimenti, ivi compresi i prodotti della pesca e della zootecnica; c) il termine "Stato" indica qualsiasi Stato o gruppo di Stati che presentino i requisiti per essere ammessi come Membri del Fondo, in virtu' della sezione 1 b) dell'articolo 3; d) l'espressione "valuta liberamente convertibile" designa: i) la valuta di un Membro che il Fondo, previa consultazione del Fondo monetario internazionale, consideri di una convertibilita' sufficiente in valute di altri Membri ai fini delle proprie operazioni, oppure ii) la valuta di un Membro che quest'ultimo accetta, a condizioni considerate soddisfacenti da parte del Fondo, di cambiare contro valute di altri Membri, ai fini delle operazioni del Fondo stesso. Qualora un Membro sia un gruppo di Stati, l'espressione "la valuta di un Membro" indica la moneta di uno qualsiasi degli Stati facenti parte del gruppo; e) il termine "governatore" indica una persona incaricata da un Membro di essere il suo principale rappresentante ad una sessione del Consiglio dei Governatori; f) l'espressione "voti espressi" indica i voti a favore e quelli contrari.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. Finalita' e funzioni. La finalita' del Fondo e' quella di mobilitare e di fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati Membri in via di sviluppo. A tale scopo, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi espressamente intesi a creare, sviluppare o migliorare sistemi di produzione alimentare ed a rafforzare le politiche e gli istituti connessi nel quadro delle priorita' e strategie nazionali, tenuto conto della necessita' di incrementare detta produzione nei Paesi piu' poveri tra quelli che soffrono di un deficit alimentare, del potenziale aumento della produzione alimentare in altri Paesi in via di sviluppo e della importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popolazioni piu' povere nei Paesi in via di sviluppo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. Membri. Sezione 1. - Ammissione. a) Puo' diventare Membro del Fondo qualsiasi Stato membro della Organizzazione delle Nazioni Unite o membro delle sue istituzioni specializzate, oppure dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare. b) Puo' altresi' diventare Membro del Fondo qualsiasi gruppo di Stati a cui i membri del gruppo stesso abbiano delegato poteri in settori di competenza del Fondo e che sia in condizioni di adempiere a tutti gli obblighi di un Membro del Fondo. Sezione 2. - Membri originari e membri non originari. a) Sono Membri originari del Fondo gli Stati elencati nell'Allegato I - parte integrante del presente Accordo - i quali divengono Parti del presente Accordo conformemente alla Sezione 1 b) dell'articolo 13; b) Sono Membri non originari del Fondo gli altri Stati che, previa approvazione del Consiglio dei Governatori circa la loro ammissione in qualita' di Membri, divengano Parti del presente Accordo, in conformita' della Sezione 1 c) dell'articolo 13. Sezione 3. - Classificazione dei Membri. a) I Membri originari vengono classificali in una delle tre categorie I, II e III di cui all'Allegato I del presente Accordo. I Membri non originari sono classificati dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza del due terzi del totale dei voti, all'atto dell'approvazione della loro ammissione quali membri, con riserva del loro consenso. b) La classificazione di un Membro puo' essere modificata dal Consiglio dei Governatori, con riserva del consenso del Membro stesso, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Sezione 4. - Limitazione della responsabilita'. Nessun Membro, in quanto tale, e' responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. Risorse. Sezione 1. - Risorse del Fondo. Le risorse del Fondo sono le seguenti: i) Contributi iniziali; ii) Contributi supplementari; iii) Contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti; iv) Risorse provenienti da operazioni del Fondo o da altre fonti. Sezione 2. - Contributi iniziali. a) Ogni Membro originario della categoria I o II contribuisce, ed ogni Membro della categoria III puo' contribuire, alle risorse iniziali del Fondo versando l'ammontare stabilito nella valuta specificata nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato da detto Stato, conformemente alle disposizioni della Sezione 1 b) dell'art. 13. b) Ogni Membro non originario della categoria I o II concorre, e ogni Membro non originario della categoria III puo' concorrere, alle risorse iniziali del Fondo versando un ammontare concordato tra il Consiglio dei Governatori ed il Membro stesso, all'atto dell'approvazione della propria ammissione quale Membro del Fondo. c) Il contributo iniziale di ciascun Membro e' esigibile e pagabile, come previsto dalla Sezione 5 b) e c) del presente articolo, sia sotto forma di versamento unico, sia in tre quote annuali di uguale importo, a discrezione del Membro stesso. Il versamento unico o il pagamento della prima annualita' debbono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per detto Membro; in caso di pagamento annuale, la seconda e la terza annualita' sono dovute rispettivamente alla prima e alla seconda scadenza della data in cui doveva essere pagata la prima annualita'. Sezione 3. - Contributi supplementari. Al fine di garantire la continuita' delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei Governatori determina periodicamente, ad intervalli che ritiene adeguati, se le risorse di cui dispone il Fondo sono sufficienti, e procede a tale determinazione la prima volta tre anni dopo l'inizio delle operazioni del Fondo. Ove lo consideri necessario o auspicabile, il Consiglio dei Governatori puo', in tal caso, invitare i Membri a versare al Fondo contributi supplementari, secondo le modalita' e le condizioni compatibili con le disposizioni di cui alla Sezione 5 del presente articolo. Le decisioni adottate conformemente alla presente Sezione vengono prese con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Sezione 4. - Aumento di contributi. Il Consiglio dei Governatori puo' autorizzare, in qualsiasi momento, un Membro ad aumentare la quota dei propri contributi. a) I contributi vengono versati senza restrizioni per quanto riguarda il loro impiego, e vengono rimborsati ai Membri contribuenti soltanto secondo quanto disposto dalla Sezione 4 dell'articolo 9. b) I contributi vengono versati in valuta liberamente convertibile, essendo inteso che i Membri della categoria III possono effettuare i versamenti nella propria valuta, sia essa liberamente convertibile o meno. c) I contributi al Fondo vengono versati in contanti oppure, sino alla concorrenza di un ammontare che non sia immediatamente necessario alle operazioni del Fondo, sotto forma di buoni o di obbligazioni non negoziabili, irrevocabili e senza interessi, pagabili a vista. Per finanziare le proprie operazioni, il Fondo utilizza tutti i contributi, qualunque ne sia la forma di versamento, nel modo seguente: i) I contributi vengono utilizzati in proporzione al loro ammontare, ad intervalli ragionevoli, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione; ii) Nel caso in cui una parte soltanto di un contributo sia versata in contanti, viene utilizzata detta parte, secondo il disposto del comma i), prima del resto del contributo. Salvo nella misura in cui detta quota versata in contanti sia in tal modo impiegata, il Fondo puo' depositaria o investirla in maniera da farle produrre un reddito che contribuisca a coprire le proprie spese amministrative e altre spese. iii) I contributi iniziali, ivi compresi tutti gli aumenti, vengono utilizzati prima dei contributi supplementari. La stessa norma si applica ai futuri contributi supplementari. Sezione 6. - Contributi speciali. Le risorse del Fondo possono essere aumentate mediante contributi speciali di Stati non membri o di altre fonti, secondo modalita' e condizioni che siano compatibili con la Sezione 5 del presente articolo e che siano approvate dal Consiglio dei Governatori, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. Valute. Sezione 1. - Impiego delle valute. a) I Membri non hanno ne' impongono restrizione alcuna al possesso o all'impiego, da parte del Fondo, delle valute liberamente convertibili. b) La valuta che un Membro della categoria III versa al Fondo a titolo di proprio contributo iniziale o di contributi supplementari puo' essere utilizzata dal Fondo, previa consultazione del Membro stesso, per coprire le spese amministrative o altre spese del Fondo nei territori del Membro suddetto, o, previa approvazione dello stesso, per pagare beni o servizi prodotti nei suoi territori e necessari per le attivita' finanziate dal Fondo in altri Stati. Sezione 2. - Valutazione delle valute. a) L'unita' di conto del Fondo e' il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale. b) Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in diritti speciali di prelievo e' valutato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale, con la riserva che: i) nel caso di valuta di un Membro del Fondo monetario internazionale per la quale tale valutazione non sia facilmente disponibile, il valore della valuta stessa venga calcolato previa consultazione del Fondo monetario internazionale; ii) nel caso di valuta di uno Stato non Membro del Fondo monetario internazionale, il valore della stessa in diritti speciali di prelievo venga calcolato dal Fondo in base ad un tasso di cambio conveniente tra la suddetta valuta e quella di un Membro del Fondo monetario internazionale il cui valore sia calcolato come sopra indicato.

Accordo-art. 6

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