DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. 894

Type DPR
Publication 1977-07-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanita'; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Costa Rica per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica, con allegati e protocollo aggiuntivo, firmato a San Jose' il 23 luglio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 4 dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - DAL FALCO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 28

Accordo-art. 1

ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALLA COSTA RICA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA Allo scopo di facilitare i traffici commerciali tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo veterinario per l'importazione in Italia dalla Costa Rica di carni bovine, ovine e caprine, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Governo della Repubblica di Costa Rica si impegna a fornire le garanzie tecnico-igienico-sanitarie stabilite dalle autorita' italiane per l'importazione dalla Costa Rica di carni refrigerate e congelate di animali domestici appartenenti alla specie bovina, ovina e caprina che rispondano alle condizioni indicate nell'elenco annesso al presente accordo e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante. Modifiche al presente accordo potranno essere concordate mediante intese tecniche tra il Ministero della sanita' italiano ed il Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali di Costa Rica, rese operanti mediante scambio di note a livello diplomatico.

Accordo-art. 2

Art. 2. Al fine di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo, il servizio veterinario centrale della Repubblica di Costa Rica inviera', periodicamente e con tempestiva regolarita' al Ministero italiano della sanita', i bollettini statistici mensili concernenti le malattie infettive diffuse degli animali nonche' tutte le informazioni riguardanti la situazione sanitaria degli allevamenti. In particolare sara' segnalata per via telegrafica l'insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini, afta epizootica e vaiolo ovino. L'informazione telegrafica sara' integrata, in ogni caso, da una dettagliata relazione sull'origine della malattia, sulla localita' di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per la eradicazione della malattia stessa.

Accordo-art. 3

Art. 3. In caso di insorgenza nel territorio della Repubblica di Costa Rica di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini (blue tongue), vaiolo o in caso di insorgenza di un nuovo morbo grave e contagioso, come pure qualora un altro morbo assuma carattere estensivo e particolarmente virulento, il Governo italiano puo' vietare l'importazione di carni per esigenze di tutela della salute pubblica.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il presente accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Il presente accordo cessera' di essere operante in tutto o in parte dal momento che le condizioni e le garanzie in esso previste non risultino piu' conformi al regime sanitario stabilito dalla C.E.E. per l'importazione di animali e di carni dai Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, ovvero non piu' conformi a clausole contenute in accordi multilaterali conclusi dall'Italia o a norme modificatrici della legislazione italiana. FATTO a San Jose' il 23 luglio 1976 in due originali ciascuno in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. p. Il Governo della Repubblica di Costa Rica Gonzalo J. FACIO Hernan GARRON p. Il Governo della Repubblica italiana Pietro MIGONE

Elenco-art. I

ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI TECNICO-IGIENICO-SANITARIE PER L'INFORMAZIONE IN ITALIA DALLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA DI CARNI BOVINE, OVINE E CAPRINE. Art. I. Fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria italiana in materia di limitazioni e divieti all'importazione, le carni devono: a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto con osso, in laboratori di sezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dall'autorita' centrale competente idonei all'esportazione, in conformita' delle disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato A; b) essere state ottenute da animali nati ed allevati in Costa Rica. Sara' comunque vietata l'importazione di carni qualora la Repubblica del Costa Rica introduca nel proprio territorio animali e relative carni e prodotti da Paesi nei confronti dei quali l'Italia abbia posto divieti d'importazione per i suddetti animali, carni o prodotti; c) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera a), conformemente alle disposizioni degli allegati A e B; d) essere state ottenute da animali che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani e atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato B; e) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l'abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformita' delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato B e non aver presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate, sempre che sia stato constatato, se necessario anche per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo; f) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine; g) essere munite di bollo, in conformita' delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato C; h) essere sezionate, disossate, manipolate, imballate, conservate e spedite in conformita' delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato B e del capitolo IX dell'allegato C; i) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformita' delle disposizioni del capitolo X dell'allegato C; l) essere state conservate in frigoriferi riconosciuti idonei dall'autorita' centrale competente e posti sotto controllo veterinario, quando si tratti di carni congelate ottenute negli stabilimenti di cui alla precedente lettera a), ma conservate in depositi frigoriferi situati al di fuori di detti stabilimenti, in attesa dell'ulteriore spedizione; in detti depositi e' fatto divieto di manipolare le carni destinate in Italia; m) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato 1, rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto in lingua spagnola, con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascuna pagina devono essere apposti il timbro e la firma del veterinario. Il certificato sanitario deve essere rilasciato il giorno della spedizione.

Elenco-art. II

Art. II. Non possono, inoltre, essere destinate all'esportazione verso l'Italia le carni ottenute: 1) da animali macellati d'urgenza; 2) da animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi sia la presenza di uno o piu' cistercerchi; 3) da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale o antiormonale naturali o di sintesi a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali, antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo. E' parimenti vietata l'esportazione di: parti di carcasse o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche nonche' malformazioni e le alterazioni di cui alla precedente lettera e) dell'art. I; carni di colore, odore, sapore e consistenza anormali; carni immature; carni trattate con sostanze coloranti e conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche o sulla loro conservabilita' o contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana; carni insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.

Elenco-art. III

Art. III. Gli stabilimenti di macellazione per l'esportazione di carni con osso e gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e disossamento per l'esportazione di carni con osso e senz'osso di cui alla lettera a) dell'art. I, come pure i depositi frigoriferi di cui alla lettera i) del surrichiamato art. I, devono essere provvisti di un numero ufficiale di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un registro ufficiale. L'autorita' competente della Repubblica di Costa Rica notifichera', per i consueti canali diplomatici, al Ministero italiano della sanita' l'elenco dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento e suddivisi nelle seguenti liste: lista n. 1: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni con osso e senz'osso; lista n. 2: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate confezionate in pellicola plastica sottovuoto; lista n. 3: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate cotte congelate; lista n. 4: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione esclusivamente di carni con osso in pezzature non inferiori al quarto; lista n. 5: depositi frigoriferi per lo stoccaggio di carni congelate con o senz'osso, riconosciuti idonei. L'autorita' centrale competente della Repubblica del Costa Rica potra' proporre, per lo stesso tramite, al Ministero italiano della sanita' modifiche alle sopracitate liste (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'esportazione di carni verso l'Italia dagli stabilimenti proposti e' subordinata all'accettazione da parte del Ministero italiano della sanita' notificata alle competenti autorita' di Costa Rica per i consueti canali diplomatici. L'esportazione verso l'Italia di carni depezzate e disossate si effettua soltanto da stabilimenti nei quali e' assicurato il ciclo completo di produzione (macellazione, lavorazione, sezionamento, disossamento, refrigerazione e congelamento, confezionamento e imballaggio). Il Ministero italiano della sanita' puo' disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo costaricense, l'invio di funzionari veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento e disossamento autorizzati ad esportare verso l'Italia.

Elenco-art. IV

Art. IV. Le carni che all'atto della loro importazione, risultino al controllo sanitario non atte al consumo o non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo e dai relativi allegati, saranno respinte e, qualora cio' non sia possibile, distrutte o utilizzate, previa denaturazione, per uso non alimentare. Il motivo del respingimento sara' annotato sul certificato sanitario d'origine a cura del veterinario di confine.

Elenco-art. V

Art. V. Le carni provenienti e originarie dalla Repubblica del Costa Rica possono essere presentate all'atto dell'importazione nelle seguenti condizioni: 1) Carni bovine refrigerate o congelate. Con osso in: mezzene; quarti compensati; quarti anteriori; quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorso-lombare); quarti posteriori; quarti posteriori tipo pistola; cosce; gambe; avambracci; regione dorso-lombare; lombata; regione del garrese e parte della regione della spalla. Senz'osso, confezionate in pellicola plastica sottovuoto o non, in: quarti anteriori, interi o divisi in non piu' di 5 pezzi ricomponibili; quarti posteriori, interi o divisi in non piu' di 5 pezzi ricomponibili; cosce, intere o divise in non piu' di 4 pezzi merceologicamente definiti; spalle, intere o divise in non piu' di 3 pezzi merceologicamente definiti; regione del garrese e parte della regione della spalla; regione del fianco e dell'addome; gambe in un solo pezzo; avambracci in un solo pezzo; regioni dorso-lombari, intere o divise in non piu' di 3 pezzi (filetti, controfiletti, lombate). Le carni di vitello, il cui peso in carcasse sia inferiore ad 80 kg, possono essere importate solamente in: carcasse scuoiate, mezzene e selle. 2) Carni bovine disossate cotte congelate. In pezzi costituiti esclusivamente da polpa ripulita del grasso e privata delle aponeurosi, tendini e di qualsiasi parte non muscolare. E' fatto divieto di impiegare nella preparazione di tali carni: i sottoprodotti della macellazione; i ritagli e le rifilature (trimmings) nonche' parti non comprese nei tagli definiti al precedente paragrafo 1). 3) Carni ovine e caprine refrigerate o congelate. Con osso in: carcasse intere scuoiate; mezzene; quarti; spalla intera o squadrata; regioni dorso-lombari (lombata e carre), in un solo pezzo oppure in due; cosciotto, intero od a taglio corto. Senz'osso in: quarti in un solo pezzo, congelati. 4) Frattaglie. L'importazione delle frattaglie e' consentita solo se presentate allo stato di congelazione e limitatamente a: per la specie bovina: cervelli, lingue, timo, cuori, reni, fegati, trippe sbiancate crude o cotte, code e zampe; per la specie ovina e caprina: cervelli, lingue, fegati, reni, cuori e stomaci. Le autorita' centrali del servizio veterinario italiano potranno prendere in considerazione, dietro proposta delle corrispondenti autorita' costaricensi, tagli di carne diversi da quelli previsti nei precedenti paragrafi, che nuove tecnologie nella preparazione delle carni od esigenze commerciali porranno in essere in futuro.

Elenco-art. VI

Art. VI. Ai sensi del presente accordo s'intende per: a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dalle autorita' sanitarie competenti dello Stato esportatore; b) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle; c) frattaglie: le carni diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera b), anche se sono in connessione naturale con la carcassa; d) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago; e) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da pellicola o laminato plastico, da garza, mussolina, stockinette o da altro idoneo materiale; f) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, etc.) per riporvi le carni gia' confezionate, in conformita' della precedente lettera e) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto.

Allegato 1

ALLEGATO 1 Certificato n. .... REPUBBLICA DI COSTA RICA MINISTERO DI AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA' per le carni refrigerate o congelate destinate alla esportazione verso l'Italia Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A

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