LEGGE 9 dicembre 1977, n. 901
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35, quarto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le opere e gli impianti di interesse collettivo, ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento comunitario n. 17/64, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle disponibilità esistenti sul proprio stato di previsione della spesa per la corresponsione del parallelo contributo in conto capitale di cui allo stesso articolo 35, primo comma, è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti concessivi di concorsi, per un importo complessivo di limiti di impegno di lire 5.000 milioni, ancor prima della iscrizione in bilancio dei limiti di impegno stessi. In relazione alle effettive occorrenze, i limiti di impegno di cui al precedente comma saranno annualmente autorizzati, a valere sul predetto importo complessivo di lire 5.000 milioni, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - MARCORA - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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