LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai soci delle società indicate nell'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita. Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.
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