DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1977, n. 906
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1960, n. 476;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 16 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 4. - Il governo dell'Istituto spetta ai seguenti organi, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
al consiglio di amministrazione;
al direttore;
al consiglio direttivo;
al consiglio dei professori.
Art. 5. - Il consiglio di amministrazione si compone:
del direttore dell'Istituto che lo presiede;
di due professori del gruppo di discipline scientifico-culturali, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;
di due professori eletti dai professori del gruppo di discipline tecnico-amministrative, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;
del dirigente tecnico;
del direttore amministrativo dell'Istituto cui sono demandate le funzioni di segretario del consiglio stesso;
di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
di un rappresentante della regione Campania;
di rappresentanti di ciascun ente pubblico o privato o associazione che, in seguito a regolare convenzione, si obbliga a sovvenire l'Istituto con una quota del contributo annuo non inferiore a dieci milioni di lire e che siano in regola con i versamenti delle quote. Ciascun ente pubblico o privato o associazione puo' designare tanti consiglieri quante sono le quote di dieci milioni di contributo che avra' versato.
Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.
I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati.
Art. 6. - Presidente del consiglio di amministrazione e' il direttore dell'istituto, che e' eletto dal consiglio dei professori.
Art. 7. - Il direttore, come presidente del consiglio di amministrazione:
ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
convoca il consiglio e lo presiede;
da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendo al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;
esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate ai rettori delle Universita', nonche' quelle derivanti dalla legge, dal regolamento generale universitario e dalle norme dello statuto.
Art. 12. - Il direttore dell'Istituto, scelto tra i professori dell'Istituto, e' eletto dal consiglio dei professori a maggioranza di voti.
Il direttore dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato.
Art. 16. - Il consiglio direttivo si compone:
del direttore, che lo presiede;
di tre professori eletti dai professori del gruppo di discipline scientifico-culturali, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;
di tre professori eletti dai professori del gruppo tecnico-addestrativo, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;
del dirigente tecnico.
Il consiglio direttivo e' assistito dal direttore amministrativo, il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.
L'art. 25, relativo al concorso di ammissione, e' modificato nel senso che prima del penultimo comma e' inserito il seguente:
Non possono essere ammessi alla prova scritta di cultura generale i candidati che non hanno superato la prova pratica di educazione fisica.
Nello stesso articolo l'ultimo comma e' soppresso.
L'art. 27 e' modificato nel senso che il primo comma e' soppresso.
L'art. 29 e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
Tutti gli insegnamenti sono impartiti da professori incaricati.
Gli articoli 65, 66 e 93 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 65. - Quando l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, avesse, per qualsiasi motivo, a cessare, il suo patrimonio sara' devoluto allo Stato.
Art. 66. - Per il mantenimento dell'Istituto, il direttore, a norma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore citato, promuovera' qualsiasi forma di interessamento o di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati, anche mediante la formazione di un consorzio.
Art. 93. - Le carriere, le qualifiche, la dotazione organica e la progressione economica dei dipendenti dello Istituto sono stabilite dall'annessa tabella. La progressione economica si applica per anzianita' senza demerito. Il consiglio di amministrazione e' competente ad adeguare il sistema retributivo dei dipendenti dell'ente a quello dei dipendenti statali dell'Universita' e degli istituti di istruzione superiore.
Gli articoli 97 e 99 sono abrogati.
Gli articoli 102, 103, 113, 114 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 102. - L'impiegato che, per qualsiasi ragione, non potesse recarsi in ufficio, deve avvisare entro le prime ore del mattino il direttore amministrativo, che ne prendera' nota in apposito registro e riferira' al direttore dell'Istituto per i provvedimenti del caso.
Art. 103. - In caso di assenza per malattia il direttore dell'Istituto puo' disporre per gli accertamenti di ufficio.
Art. 113. - Agli impiegati di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, in conformita' delle norme vigenti per i dipendenti di enti di diritto pubblico.
La polizza viene intestata all'assicurato.
Art. 114. - Al personale collocato a riposo spetta un'indennita' di buonuscita pari a tante mensilita' di stipendio lordo per quanti sono gli anni di servizio prestato.
Il calcolo della predetta indennita' va fatto sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione di servizio e le frazioni di anno superiore a sei mesi si valutano per intero.
Nel caso di decesso in attivita' di servizio l'indennita' e' liquidata seguendo le norme del pubblico impiego.
Gli articoli 115 e 116 sono abrogati.
L'art. 120 e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli impiegati devono ottemperare agli ordini di servizio ed alle norme di esecuzione rispettivamente impartiti dal consiglio di amministrazione, dal direttore dell'Istituto, dal direttore amministrativo e dai superiori da cui dipendono.
L'art. 130, la tabella A e la tabella B sono abrogati.
La tabella C e' abrogata e sostituita dalla seguente:
Numero Para-
dei posti Qualifica metro Permanen za
--
Carriera direttiva
| 530
| 487 7 anni | 455 5 "
1 Direttore amministrativo. . . . . . < 426 5 "
| 387 2 "
| 307 5 "
| 257 4 "
| 190 6 mesi
Carriera di concetto amministrativa
| 370
| 297 3 anni 1 Segretario. . . . . . . . . . . . . < 255 5 "
| 218 2 "
| 178 4 "
| 160 2 "
Carriera di concetto di ragioneria
| 370
| 297 3 anni 1 Ragioniere. . . . . . . . . . . . . < 255 5 "
| 218 2 "
| 178 4 "
| 160 2 "
Carriera esecutiva amministrativa
| 245
| 213 3 anni 7 Coadiutore. . . . . . . . . . . . . < 183 5 "
| 163 2 "
| 133 4 "
| 120 2 "
Carriera esecutiva tecnica
| 245
| 213 3 anni 1 Tecnico . . . . . . . . . . . . . . < 183 5 "
| 163 2 "
| 133 4 "
| 120 2 "
Carriera ausiliaria
| 165
10 Bidello-custode-usciere . . . . . . < 143 6 anni
| 133 4 "
A tutto il personale e' corrisposto l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.
Dopo l'ultimo articolo e' aggiunto il seguente, relativo alle norme transitorie.
Norme transitorie
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il personale straordinario in servizio, con almeno un anno di anzianita' di servizio, alla data di approvazione delle modifiche statutarie, e' inquadrato nei posti di ruolo di cui alla allegata pianta organica, per i quali abbia avuto le funzioni e sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere, prescindendosi dal limite di eta'.
Per i posti che restino vacanti dopo tale inquadramento, si provvedera', in sede di prima applicazione, mediante concorso interno.
L'anzianita' di servizio acquisita dal personale sin dalla data di prima assunzione puo' essere dal consiglio di amministrazione interamente utilizzata per la ricostruzione delle carriere, applicando per analogia le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, il commissario straordinario dispone per la ricostituzione degli organi previsti dallo statuto e pertanto, in primo luogo si dispone la prima convocazione del consiglio dei professori affinche' provveda alla nomina del direttore dell'Istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1977 Registro n. 137 Istruzione, foglio n. 10
Art. 1
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