LEGGE 9 dicembre 1977, n. 909
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente: "Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.