LEGGE 9 dicembre 1977, n. 909

Type Legge
Publication 1977-12-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente: "Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".

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