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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 911

Current text a fecha 1978-01-04

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico L'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente: "Il Banco è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e composto dal presidente e da undici membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della regione autonoma della Sardegna e quattro scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. Il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO