DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. 914

Type DPR
Publication 1977-12-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente: "Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".

Art. 2

Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' sostituito dal seguente: "Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario e' determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente: "L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 48".

Art. 4

Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' sostituito dal seguente: "L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22".

Art. 5

Per gli atti registrati dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le dichiarazioni di successione per le quali il pagamento dell'imposta principale sia avvenuto dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e l'ultimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche al diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertato in applicazione delle precedenti disposizioni legislative sulle imposte di registro e di successione, sempre che non sia gia' estinto per prescrizione alla data di entrata in vigore dei citati decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 36

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