DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 918

Type DPR
Publication 1977-10-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 288, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, e' modificato nel senso che possono iscriversi anche i laureati in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Gli articoli 346, 347, 349 e 350, relativi al corso di specializzazione in radioprotezione e tecniche radioisotopiche che muta la denominazione in quella di fisica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Corso di specializzazione in fisica sanitaria Art. 346. - Il corso di specializzazione in fisica sanitaria e' organizzato dall'Istituto di fisica dell'Universita' di Bologna ed e' distinto in due indirizzi: 1) protezione contro le radiazioni; 2) metodiche della fisica applicate al campo medico. Art. 347. - Saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, delle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria ed agraria. Una commissione composta da quattro docenti del corso e presieduta dal direttore del corso decidera' per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati. Art. 349. - La durata del corso e' annuale. Gli insegnamenti sono riportati nell'elenco 1 e 2, rispettivamente per il primo e secondo indirizzo. Gli insegnamenti effettivamente impartiti e il numero dei posti disponibili vengono resi noti anno per anno con pubblico bando: su proposta del c.c.d.l. in fisica e con l'approvazione del c.d.f. di scienze. Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni. Vengono inoltre tenuti corsi monografici, conferenze e seminari. Lo studente deve seguire non meno di otto corsi di cui almeno quattro sono obbligatori gli altri sono scelti dall'allievo, la scelta deve essere motivata sulla base degli interessi culturali e degli studi precedentemente effettuati, e approvata dal collegio dei docenti. Elenco 1 (protezione contro le radiazioni): 1) elementi di matematica o statistica; 2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni; 3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi; 4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 5) dosimetria delle radiazioni; 6) principi della radioprotezione; 7) radioprotezione operativa in campo nucleare; 8) radioprotezione operativa in campo ospedaliero; 9) legislazione di radioprotezione; 10) protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Elenco 2 (metodiche della fisica applicata al campo medico): 1) elementi di matematica e statistica; 2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni; 3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi; 4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 5) dosimetria delle radiazioni; 6) principi della radioprotezione; 7) radioprotezione operativa in campo ospedaliero; 8) aspetti fisici della radiodiagnostica e radioterapia; 9) aspetti fisici della medicina nucleare; 10) elettronica applicata al campo biomedico; 11) metodiche fisiche impiegate in medicina; 12) impiego dei calcolatori in campo biomedico; 13) cinetica dei tracciati radioattivi nell'organismo. Art. 350. - Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verra' rilasciato un certificato di frequenza. A coloro che avranno superato tutti gli otto esami relativi ai corsi segnati verra' rilasciato un certificato di frequenza e profitto. Il voto finale e' espresso sulla base della media dei voti riportati nei singoli esami.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1977

Registro n. 140, Istruzione, foglio n. 306

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