DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 920
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.
LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - BONIFACIO - STAMMATI - MALFATTI - MARCORA - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 37
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