La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.