LEGGE 23 dicembre 1977, n. 928

Type Legge
Publication 1977-12-23
Ultimo aggiornamento 1977-12-28
State In force
Source Normattiva
articles Not indexed
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al primo comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con le seguenti: 31 marzo 1978". Al quarto comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1978". All'articolo 2, il primo capoverso e' sostituito con il seguente: "Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione, non prima del 1 maggio 1978, nel seguente ordine: per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1975, entro e non oltre il 31 luglio 1978; per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 agosto 1978; per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 31 ottobre 1978; per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31 ottobre 1977, entro e non oltre il 31 dicembre 1978". Al terzo capoverso le parole: "dieci giorni", sono sostituite con le seguenti: "venti giorni". Il quinto capoverso e' sostituito con il seguente: "Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1 novembre 1977 ed il 31 marzo 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potra' superare il termine del 31 dicembre 1978. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833".

LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)