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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 934

Current text a fecha 1978-01-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentate alle assemblee legislative.