La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentate alle assemblee legislative.