La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978.