LEGGE 22 dicembre 1977, n. 951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio, le autorizzazioni di spesa recate da leggi di contenuto particolare possono essere ridotte in relazione alle effettive esigenze delle amministrazioni, tenuto conto delle disponibilità esistenti sotto forma di residui di stanziamento di esercizi precedenti. Le riduzioni di cui al comma precedente sono specificatamente indicate nelle rubriche di bilancio delle singole amministrazioni rispettivamente competenti. Possono, tuttavia, le amministrazioni stesse procedere all'assunzione di impegni sulle predette autorizzazioni di spesa, fermo restando che il volume dei pagamenti non potrà eccedere le somme iscritte in bilancio, ivi comprese le disponibilità esistenti nel conto dei residui passivi.
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