LEGGE 9 dicembre 1977, n. 956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI. annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876, è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, in conformità alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal consiglio dei governatori della Banca stessa. Metà di tale quota, pari a 13.500.000 unità di conto, sarà corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13.500.000 unità di conto sarà corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadrà il 30 aprile 1978.
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