LEGGE 20 dicembre 1977, n. 957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico è corrisposto uno speciale premio di lire 500 mila in due rate, di cui la prima di lire 300 mila al compimento del terzo mese di richiamo, la seconda di L. 200.000 al termine del richiamo di un anno.
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