LEGGE 21 dicembre 1977, n. 958

Type Legge
Publication 1977-12-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente: "Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda". Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente: "Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto ne quarto".

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