DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1977, n. 960

Type DPR
Publication 1977-12-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 14 dicembre 1976, n. 847;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 29;

Visto l'art. 1 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 e ratificato con la legge 14 marzo 1977, n. 73;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 359;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816;

Ritenuta la necessita' di emanare norme correttive ed integrative di quelle contenute nel testo unico anzidetto;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) Nell'art. 1, terzo comma, e' soppressa la frase "nel tratto da Gorizia al mare la linea predetta coincide con il confine orientale della regione Friuli-Venezia Giulia". 2) Nel secondo comma dell'art. 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale". 3) Dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis - (Localizzazione di determinate operazioni doganali). - Il Ministro per le finanze, con proprie decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' stabilire che, in deroga alla competenza per materia delle dogane di qualsiasi categoria, le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci od a merci trasportate con determinati veicoli od a merci viaggianti sotto determinati regimi doganali siano accentrate presso talune dogane ovvero siano compiute presso la dogana del luogo ove si trova il deposito o stabilimento dell'impresa rispettivamente destinataria e mittente". 4) Il testo dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: "E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale". 5) Dopo l'art. 130 e' inserito il seguente: Art. 130-bis - (Uscita dal territorio doganale di contenitori nazionali nuovi di fabbrica). - I contenitori nazionali nuovi di fabbrica dichiarati per l'esportazione definitiva sono considerati, a richiesta dell'esportatore, usciti dal territorio doganale quando viene per essi comprovato l'avvenuto regolamento valutario; durante la permanenza nel territorio doganale prima della spedizione all'estero, i contenitori predetti restano assoggettati al regime della temporanea importazione ai sensi dell'art. 214". 6) Dopo l'art. 351 e' inserito il seguente: "Art. 351-bis - (Revisione delle scritture doganali). - I registri scritti, le bollette matrici e gli altri documenti che rimangono presso le dogane dopo espletate le operazioni doganali devono essere rigorosamente custoditi per essere sottoposti a revisione nei modi e nei tempi stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze. La revisione, da effettuarsi attraverso il sistema dello scandaglio, ha lo scopo di controllare che i diritti siano, stati esattamente liquidati, riscossi e versati, che le merci introdotte nel territorio doganale abbiano avuto regolare esito e che nell'accettazione ed emissione dei documenti doganali, nella tenuta dei registri ed altre scritture e comunque nell'azione amministrativa in genere, siano state osservare le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie".

Art. 2

L'art. 373 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, e' abrogato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 52

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