LEGGE 9 dicembre 1977, n. 961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato etiopico: a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità etiopiche a partire dal 1 gennaio 1975; b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1 agosto 1970. L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore dei beni, diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura: fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento; sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento; sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento; sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.
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