La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Con l'espressione "semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO