LEGGE 20 dicembre 1977, n. 964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno è utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità. L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della determinazione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto, altresì, per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo unico, non competono ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori fino a che mantengano l'opzione di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge citata. Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è compreso anche l'assegno personale previsto dall'articolo 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519. È abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519. TABELLA Parametri ------------------------------- da 825 a 772 . . . L. 1.680.000 da 614 a 535 . . . L. 1.440.000 da 465 a 443 . . . L. 1.300.000 da 387 . . . . . . L. 1.055.000 da 317 . . . . . . L. 1.000.000 da 243 . . . . . . L. 770.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - DAL FALCO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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