LEGGE 20 dicembre 1977, n. 966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito dal 1 gennaio 1977, in sostituzione del particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di confine, maggiorato del 100 per cento, secondo le misure mensili in valuta estera locale indicate, per ciascuno dei Paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate alla presente legge.
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