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LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967

Current text a fecha 1978-01-18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.