LEGGE 28 dicembre 1977, n. 970

Type Legge
Publication 1977-12-28
Ultimo aggiornamento 1978-01-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PEDINI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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