LEGGE 28 dicembre 1977, n. 971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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