LEGGE 28 dicembre 1977, n. 971

Type Legge
Publication 1977-12-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.