DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. 979

Type DPR
Publication 1977-12-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale e' stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e Successive modificazioni ed interazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che contiene le norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Ravvisata l'opportunita' di procedere ad un decentramento di competenza per quanto attiene la concessione del congedo ordinario;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Salve le diverse competenze stabilite da norme di carattere particolare, nelle amministrazioni periferiche i congedi ordinari sono concessi: a) dagli intendenti di finanza ai titolari o reggenti degli uffici aventi sede nel territorio della provincia; b) dai titolari degli uffici, o, in caso di loro assenza od impedimento, da chi ne fa le veci, al dipendente personale".

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, acidi 3 gennaio 1978

Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 1

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