LEGGE 27 dicembre 1977, n. 986

Type Legge
Publication 1977-12-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per i lavori pubblici; sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvederà con suo decreto a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali fra i porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi. Per la realizzazione e la gestione delle stazioni di degasificazione ritenute necessarie ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203. I contributi per la realizzazione delle stazioni di degasificazione, corrisposti secondo le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nei limiti degli stanziamenti complessivi disposti con la medesima legge. Sono abrogate le disposizioni relative alla costruzione degli impianti di degasificazione delle navi annessi ai bacini di carenaggio da realizzarsi con contributo dello Stato di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 ottobre 1969, n. 810 e 28 gennaio 1974, n. 58.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.