La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, è da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone. Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO