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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 988

Current text a fecha 1978-01-25

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, è da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone. Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO