LEGGE 27 dicembre 1977, n. 989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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