LEGGE 27 dicembre 1977, n. 990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Può provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al contabile del portafoglio ed esigibili presso la tesoreria centrale: per l'approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennità al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonchè per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unità militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso. Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entità dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per la difesa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.