DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 993

Type DPR
Publication 1977-10-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 164, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola in endocrinologia e malattie del ricambio muta la denominazione in quella di endocrinologia. Gli articoli 228, 229, 230, 231, 232> 233, 234, 235, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in endocrinologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in endocrinologia Art. 228. - La scuola di specializzazione in endocrinologia conferisce il diploma di specializzazione in endocrinologia. Art. 229. - La scuola ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Universita'. Art. 230. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 231. - La scuola ha la durata di tre anni con tre posti disponibili per anno, per un totale complessivo di nove posti. Art. 232. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia degli organi endocrini; 2) fisiologia endocrina; 3) biochimica endocrina; 4) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale) 1; 5) semeiotica e diagnostica endocrina (biennale) I. 2° Anno: 1) anatomia patologica delle malattie endocrine II; 2) semeiotica e diagnostica endocrina (biennale) II; 3) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) I; 4) eredopatologia endocrina. 3° Anno: 1) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) II; 2) terapia delle malattie endocrine. Insegnamenti complementari: farmacologia endocrina; endocrinologia ostetricoginecologica; endocrinologia pediatrica; neuroendocrinologia; tecniche di laboratorio endocrinologiche. Art. 233. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali piu' tre esami di materie complementari. Art. 234. - Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi devono ottenere tutte le attestazioni di frequenza ai corsi propri dell'anno e devono superare tutti gli esami fondamentali. Art. 235. - I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso ed all'esame di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1977

Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 322

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