DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 996

Type DPR
Publication 1977-10-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 443, quinto comma, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia della prima facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Non sono ammesse abbreviazioni di corso". La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale della prima facolta' di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 444 e 445, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria della prima facolta' di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 448 e 449, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia. Gli articoli 455, 456, 457, 458, 459, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni della prima facolta' di medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 455. - Alla facolta' di medicina e chirurgia I e' annessa la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. Art. 456. - La durata della scuola e' di tre anni. Il direttore della scuola e' un professore di ruolo della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni. Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per anno per un totale di trenta iscritti per i tre anni di corso. Art. 457. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonche' di prestare servizio medico interno per almeno sei mesi per ciascun asilo. Alla fine di ogni anno, gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potra' essere iscritto all'anno successivo. Art. 458. - L'esame di diploma consistera' in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni. I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno presentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sara' loro riconosciuta l'idoneita' verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 459. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: 1) medicina legale generale; 2) elementi di diritto pubblico e privato; 3) tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; 4) traumatologia medico-legale; 5) semeiotica medico-legale. 2° Anno: 1) medicina legale penalistica; 2) deontologia medica; 3) neuropsichiatria medico-legale; 4) elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; 5) indagini di sopralluogo; 6) identificazione personale. 3° Anno: 1) medicina legale civilistica e canonistica; 2) tossicologia medico-legale; 3) tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologie forense; 4) ostetricia e ginecologia forensi; 5) elementi di legislazione del lavoro; 6) elementi di medicina del lavoro; 7) medicina delle assicurazioni; 8) medicina legale militare e pensionistica civile. Gli articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in endocrinologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in endocrinologia Prima facolta' di medicina e chirurgia Art. 532. - La scuola assume la denominazione di scuola di specializzazione in endocrinologia con sede nei locali attribuiti all'endocrinologia della prima facolta' di medicina e chirurgia. La scuola e' diretta dal professore ufficiale della materia o da un professore di ruolo di materia affine. Art. 533. - La scuola ha la durata di tre anni. Ad ogni anno accademico possono essere ammessi alla scuola ventuno candidati. Art. 534. - Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare che comprende una prova scritta ed una orale che si svolgera' entro il mese di dicembre. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonche' l'istituto sede della scuola. Art. 535. - Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequentare ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami. Alla fine di ciascun anno accademico coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo. Art. 536. - Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame dei singoli, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico, e sperimentale) che sara' stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola. I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza. Art. 537. - Le materie saranno le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia degli organi endocrini; 2) fisiologia endocrina; 3) biochimica endocrina; 4) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale); 5) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale). 2° Anno: 1) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale); 2) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale); 3) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale); 4) eredopatologia endocrina. 3° Anno: 1) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale); 2) terapia delle malattie endocrine. Inoltre vengono inseriti quattro insegnamenti facoltativi di cui uno a scelta del candidato sara' materia d'esame. I suddetti insegnamenti sono: tecniche di laboratorio endocrinologiche; endocrinologia ostetrico-ginecologica; endocrino-chirurgia; psiconeuroendocrinologia. Il programma di ciascun anno di corso sara' svolto in almeno sessanta lezioni globali e sara' integrato da seminari, conferenze, esercitazioni. L'art. 612, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 612. - Non sono previste abbreviazioni di corso. Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in criminologia clinica. Scuola di specializzazione in criminologia clinica Art. 653. - Presso la cattedra di antropologia criminale della seconda facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli, e' istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica; essa e' diretta dal titolare della cattedra predetta, o dal titolare di disciplina strettamente affine. Art. 654. - La scuola ha due indirizzi: a) indirizzo medico psicologico e psichiatrico forense, per i laureati in medicina e chirurgia; b) indirizzo socio-psicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere e filosofia. Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di, specializzazione. La durata del corso della scuola e' di tre anni. La frequenza e' obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 655. - Gli insegnamenti impartiti, nella scuola sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 1) criminologia generale (I); 2) elementi di diritto; 3) elementi di sociologia; 4) elementi di psicologia; 5) elementi di biologia; 6) metodologia della ricerca; 7) criminologia generale (II); 8) criminologia minorile; 9) trattamento criminologico; 10) politica criminale e diritto penitenziario. Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense: 1) psicopatologia generale; 2) psichiatria clinica; 3) diagnostica criminologica; 4) medicina legale e criminalistica; 5) psicodiagnostica; 6) neurologia e psichiatria forense; 7) prevenzione della patologia del comportamento; 8) tecniche di rieducazione minorile; 9) legislazione socio-sanitaria. Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico: 1) elementi di psicopatologia generale; 2) elementi di psichiatria clinica e forense; 3) tecniche di servizio sociale; 4) antropologia culturale; 5) elementi di medicina legale; 6) psicologia sociale; 7) tecniche psicopedagogiche; 8) sociologia della devianza; 9) metodi di prevenzione. Insegnamenti complementari: 1) antropofenomenologia; 2) etologia dei comportamenti criminosi; 3) sociologia del diritto; 4) psicobiologia; 5) economia della sicurezza e della difesa sociale; 6) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva; 7) igiene mentale; 8) psicoterapia. Art. 656. - Il piano di studi della scuola di specializzazione e' il seguente: 1° Anno (comune ai due indirizzi): 1) criminologia generale (I); 2) elementi di diritto; 3) elementi di sociologia; 4) elementi di psicologia; 5) elementi di biologia; 6) metodologia della ricerca; 7) una materia integrativa a scelta. 2° Anno: A) Indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense: 1) criminologia generale (II); 2) psicopatologia generale; 3) psichiatria clinica; 4) diagnostica criminologica; 5) medicina legale e criminalistica; 6) psicodiagnostica; 7) criminologia minorile; 8) una materia integrativa a scelta. B) Indirizzo socio-psicologico: 1) criminologia generale (II); 2) elementi di psicopatologia generale; 3) elementi di psichiatria clinica e forense; 4) tecniche di servizio sociale; 5) antropologia culturale; 6) elementi di medicina legale; 7) criminologia minorile; 8) una materia integrativa a scelta. 3° Anno: A) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense: 1) neurologia e psichiatria forense; 2) prevenzione della patologia del comportamento; 3) trattamento criminologico; 4) tecniche di rieducazione minorile; 5) legislazione socio-sanitaria; 6) politica criminale e diritto penitenziario; 7) una materia integrativa a scelta. B) indirizzo socio-psicologico; 1) psicologia sociale; 2) tecniche psico-pedagogiche; 3) sociologia della devianza; 4) metodi di prevenzione; 5) trattamento criminologico; 6) politica criminale e diritto penitenziario; 7) una materia a scelta integrativa. Art. 657. - All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso, l'allievo dovra' indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa, da scegliere fra le materie complementari ovvero fra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non e' iscritto. L'indicazione e' vincolante. Art. 658. - Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni pratiche, nonche' da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri. Art. 659. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere e in filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione avviene mediante concorso per esami. Art. 660. - Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto, ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali del suo indirizzo e tra relativi alle materie integrative da lui scelte. I voti degli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi, il voto dell'esame di diploma e' attribuito in cinquantesimi. Art. 661. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto di insegnamento. Il tema, concordato con il docente, dovra' essere presentato al direttore della scuola per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito. Art. 662. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc, sono quelle generali, delle scuole di specializzazione dello statuto dell'Universita' di Napoli. L'art. 679 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che gli insegnamenti di cui al punto c) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: c) radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei Conti, addi' 29 dicembre 1977

Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 324

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