La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO FEDERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA O MARITTIMA. IL GOVERNO FEDERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA (qui di seguito indicato come il Governo della Nigeria) ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (qui di seguito indicato come il Governo italiano) Animati dal desiderio di concludere un accordo per la concessione di esenzioni fiscali e per evitare la doppia imposizione sui redditi: utili o profitti derivanti dallo esercizio della navigazione aerea o marittima nei loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Le imposte cui si applica il presente accordo sono: a) nella Repubblica federale di Nigeria: l'imposta sul reddito od ogni altra imposta avente natura sostanzialmente analoga applicate dal Governo della Nigeria (qui di seguito indicate quali imposte nigeriane); b) nella Repubblica italiana: le imposte sul reddito ed ogni altro tributo prelevati per conto dello Stato italiano o di un suo ente locale o di qualsiasi altro suo ente sul reddito imponibile in Italia (qui di seguito indicati quali imposte italiane).
Accordo-art. 2
Articolo 2. Nel presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) per "esercizio della navigazione aerea o marittima" si intende, per quanto concerne il settore aereo, ogni servizio aereo consentito o riconosciuto svolto per mezzo di aeromobili, per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merce, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti connessi con l'attivita' di trasporto di passeggeri, posta o merce; e, per quanto concerne il settore marittimo, ogni attivita' di trasporto per mare, ivi compresa quella effettuata da noleggiatori, contro corrispettivo, di passeggeri, posta o merce da un porto ad un altro cui i passeggeri sono diretti o la posta o la merce debbono essere consegnate; b) per "impresa nigeriana" si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi societa' o persona giuridica costituita dalla, o in conformita' della, legislazione vigente nella Repubblica federale di Nigeria e residente nella Repubblica federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana e non residente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana. Le societa' sono considerate residenti nella Repubblica federale di Nigeria se il controllo e la direzione delle loro attivita' sono esercitati nella Repubblica federale di Nigeria; c) per "impresa italiana" si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi societa' o persona giuridica costituita dalla, o in conformita' della, legislazione vigente nella Repubblica italiana ai fini della imposta italiana e residente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana e non residente nella Repubblica federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana. Le societa' sono considerate residenti nella Repubblica italiana se il controllo e la direzione delle loro attivita' sono esercitate nella Repubblica italiana.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1. Il Governo nigeriano si impegna ad esentare dalle imposte nigeriane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica italiana dalle imprese italiane esercenti tali attivita'. 2. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte italiane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica federale di Nigeria dalle imprese nigeriane esercenti tali attivita'. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si estende alle imprese nigeriane ed italiane che partecipano ad un fondo comune "pool", o ad un esercizio in comune con altri soggetti non considerati nel presente accordo, o ad un organismo internazionale di esercizio di trasporto aereo o marittimo, a condizione che tale esenzione sia limitata ai redditi od utili realizzati dalle predette imprese.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica od approvazione in conformita' delle procedure costituzionali di ciascuna Parte contraente ed entrera' in vigore 30 (trenta) giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica od approvazione. Non appena entrato in vigore, il presente accordo avra' effetto: (a) per quanto concerne l'imposta nigeriana, per gli anni di accertamento che iniziano dal 1 aprile 1976 e per i successivi anni di accertamento; (b) per quanto concerne l'imposta italiana, per i periodi d'imposta che iniziano dal 1 aprile 1976 e per i successivi periodi d'imposta.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuna Parte contraente potra' denunciarlo mediante preavviso scritto di sei mesi dandone notizia all'altra Parte contraente entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, ed in tal caso il presente accordo cessera' di avere efficacia. IN FEDE DI CHE i sottoindicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Lagos il 22 febbraio 1977, in due esemplari in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana GASBARRI Per il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria EKUKINAM
Accordo-Lettere
A: The Hon. Commissioner for Finance, Federal Ministry of Finance, LAGOS Vostra Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'accordo fra l'Italia e la Nigeria contro la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna in Nigeria e La ringrazio per avermi oggi informato della decisione adottata dal Governo della Repubblica di Nigeria di accettare l'estensione della retroattivita' dell'accordo al 1 gennaio 1968. Ho, quindi, l'onore di proporre che il seguente paragrafo sia considerato come condizione dell'accordo. Nel testo italiano: "I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sara' reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1968 ed il 1 gennaio dell'anno nel corso del quale avra' luogo lo scambio degli strumenti di ratifica predetti". Nel testo inglese: "Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the all outstanding taxes based on revenues derived from maritine and air navigation as from the first of January 1968 to the first of January of the year in which the said instruments of ratification are exchanged". Qualora il Governo nigeriano accettasse quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che Lei mi inviera' costituiscano uno scambio di lettere che entrera' in vigore contemporaneamente al sunnominato accordo, cosi' completando l'articolo. Prego la Vostra Eccellenza di voler accogliere le espressioni della mia piu' alta considerazione. GASBARRI All'Ambasciatore italiano in Nigeria LAGOS Vostra Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna il cui contenuto e' il seguente: "Vostra Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'accordo fra l'Italia e la Nigeria contro la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna in Nigeria e La ringrazio per avermi oggi informato della decisione adottata dal Governo della Repubblica di Nigeria di accettare l'estensione della retroattivita' dell'accordo al 1 gennaio 1968. Ho, quindi, l'onore di proporre che il seguente paragrafo sia considerato come condizione dell'accordo. Nel testo italiano: "I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sara' reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1968 ed il 1 gennaio dell'anno nel corso del quale avra' luogo lo scambio degli strumenti di ratifica predetti". Nel testo inglese: "Nevertheless the two Governments agree they shall not clalm any rights over the all outstanding taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of January 1968 to the first of January of the year in which the said instruments of ratification are exchanged". Qualora il Governo nigeriano accettasse quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che Lei mi inviera' costituiscano uno scambio di lettere che entrera' in vigore contemporaneamente al sunnominato accordo, cosi' completando lo articolo". Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Nigeria concorda in merito a quanto precede. Voglia gradire, Vostra Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. EKUKINAM Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI