LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975.
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