LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 69 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in L. 17.500.000 si provvede con lo stanziamento inscritto al capitolo 3133 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accord
ACCORD INTERNATIONAL DE 1975 SUR LE CACAO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Elenco
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, tra cui il testo in lingua francese. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1975 SUL CACAO ELENCO DELLE MATERIE CAPITOLO I - OBIETTIVI ARTICOLO 1. Obiettivi CAPITOLO II - DEFINIZIONI ARTICOLO 2. Definizioni CAPITOLO III - MEMBRI ARTICOLO 3. Membri dell'Organizzazione ARTICOLO 4. Partecipazione di organizzazioni intergovernative CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 5. Creazione, sede e struttura dell'organizzazione internazionale del cacao ARTICOLO 6. Composizione del Consiglio internazionale del cacao ARTICOLO 7. Poteri e funzioni del Consiglio ARTICOLO 8. Presidente e vicepresidenti del Consiglio ARTICOLO 9. Sessioni del Consiglio ARTICOLO 10. Voti ARTICOLO 11. Procedura di votazione del Consiglio ARTICOLO 12. Decisioni del Consiglio ARTICOLO 13. Cooperazione con altre organizzazioni ARTICOLO 14. Ammissione di osservatori ARTICOLO 15. Composizione del Comitato esecutivo ARTICOLO 16. Elezione del Comitato esecutivo ARTICOLO 17. Competenza del Comitato esecutivo ARTICOLO 18. Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo ARTICOLO 19. Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo ARTICOLO 20. Personale dell'organizzazione CAPITOLO V - PRIVILEGI ED IMMUNITA' ARTICOLO 21. Privilegi ed immunita' CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE ARTICOLO 22. Disposizioni finanziarie ARTICOLO 23. Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei Contributi ARTICOLO 24. Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo ARTICOLO 25. Verifica e pubblicazione dei conti CAPITOLO VII - PREZZI, CONTINGENTI, SCORTA STABILIZZATRICE E DESTINAZIONE AD IMPIEGHI NON TRADIZIONALI ARTICOLO 26. Funzionamento del presente accordo ARTICOLO 27. Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao ARTICOLO 28. Prezzo quotidiano e prezzo indicativo ARTICOLO 29. Prezzi ARTICOLO 30. Contingenti di base ARTICOLO 31. Contingenti annui di esportazione ARTICOLO 32. Portata dei contingenti di esportazione ARTICOLO 33. Cacao fine ("fine" oppure "flavour") ARTICOLO 34. Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione ARTICOLO 35. Rispetto dei contingenti di esportazione ARTICOLO 36. Ridistribuzione dei disavanzi ARTICOLO 37. Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 38. Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 39. Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 40. Acquisti per la scorta stabilizzatrice ARTICOLO 41. Vendite della scorta stabilizzatrice intese a difendere il prezzo massimo ARTICOLO 42. Ritiro del cacao in grani dalla scorta stabilizzatrice ARTICOLO 43. Modifiche dei lassi di cambio delle valute ARTICOLO 44. Liquidazione della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 45. Garanzia di approvvigionamento ARTICOLO 46. Destinazione ad impieghi non tradizionali CAPITOLO VIII - AVVISI DI IMPORTAZIONI E DI ESPORTAZIONI, REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI A TITOLO DEI CONTINGENTI E MISURE DI CONTROLLO ARTICOLO 47. Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti ARTICOLO 48. Avvisi di importazioni e di esportazioni ARTICOLO 49. Misure di controllo CAPITOLO IX - PRODUZIONE E SCORTE ARTICOLO 50. Produzione e scorte CAPITOLO X - INCREMENTO DEL CONSUMO ARTICOLO 51. Ostacoli all'aumento del consumo ARTICOLO 52. Propaganda a favore del consumo ARTICOLO 53. Prodotti di sostituzione del cacao CAPITOLO XI - CACAO TRASFORMATO ARTICOLO 54. Cacao trasformato CAPITOLO XII - RELAZIONI FRA MEMBRI E NON MEMBRI ARTICOLO 55. Limitazione delle importazioni provenienti dai non membri ARTICOLO 56. Operazioni commerciali coi non membri CAPITOLO XIII - INFORMAZIONE E STUDI ARTICOLO 57. Informazione ARTICOLO 58. Studi ARTICOLO 59. Esame annuo CAPITOLO XIV - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI ARTICOLO 60. Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali CAPITOLO XV - CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCE ARTICOLO 61. Consultazioni ARTICOLO 62. Vertenze ARTICOLO 63. Azione del consiglio in caso di denuncia CAPITOLO XVI - NORME PER EQUE CONDIZIONI DI LAVORO ARTICOLO 64. Norme per eque condizioni di lavoro CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 65. Firma ARTICOLO 66. Ratifica, accettazione, approvazione ARTICOLO 67. Adesione ARTICOLO 68. Notifica di applicazione a titolo provvisorio ARTICOLO 69. Entrata in vigore ARTICOLO 70. Riserve ARTICOLO 71. Applicazione territoriale ARTICOLO 72. Ritiro volontario ARTICOLO 73. Esclusione ARTICOLO 74. Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione ARTICOLO 75. Durata e fine ARTICOLO 76. Modifiche ARTICOLO 77. Disposizioni supplementari e provvisorie ARTICOLO 78. Testi del presente accordo che fanno fede ALLEGATI ALLEGATO A. Paesi per i quali dei contingenti di base vengono fissati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 30 ALLEGATO B. Paesi che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario all'anno ALLEGATO C. Paesi produttori di cacao fine ("fine" oppure "flavour") ALLEGATO D. Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 10. ALLEGATO E. Paesi esportatori ai quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo 36 ALLEGATO F. Contingenti di base calcolati ai fini dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 69.
Accordo-art. 1
ARTICOLO 1. Obiettivi. Gli obiettivi del presente Accordo tengono conto delle raccomandazioni formulate nell'Atto finale della prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, e sono i seguenti: a) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero qualora l'equilibrio fra la produzione e il consumo di cacao non potesse venire realizzato con il gioco normale delle forze di mercato con la rapidita' richiesta dalle circostanze; b) impedire le eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao che danneggiano a lungo termine gli interessi dei produttori e dei consumatori; c) aiutare, con le disposizioni del caso, a mantenere ed aumentare i proventi che i paesi produttori ricavano dall'esportazione del cacao, contribuendo cosi' ad incoraggiare un dinamico incremento della produzione ed a fornire a questi paesi risorse per un'espansione economica ed uno sviluppo sociale accelerato, pur tenendo conto degli interessi dei consumatori nei paesi membri importatori e in particolare della necessita' di aumentare il consumo; d) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori; e) facilitare l'incremento del consumo e, se del caso, per quanto possibile, l'adeguamento della produzione in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Definizioni. Ai fini del presente accordo si deve intendere quanto segue: a) per "cacao" il cacao in grani ed i prodotti derivati dal cacao; b) per "prodotti derivati dal cacao" i prodotti fabbricati esclusivamente a base di grani di cacao, quale la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, i panelli di cacao pressato e le mandorle decorticate nonche' tutti gli altri prodotti che il Consiglio puo' designare, se necessario; c) per "cacao fine" ("fine" o "flavour") il cacao prodotto nei paesi di cui all'Allegato C, entro i limiti ivi indicati; d) per "tonnellata" la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, cioe' 2.204,6 libbre a d p., e per "libbra" la libbra a d p., pari a 453,957 grammi; e) per "campagna di raccolta" il periodo di 12 mesi dal 10 ottobre al 30 settembre inclusi; f) per "anno contingentale" il periodo di 12 mesi dal 1 ottobre al 30 settembre inclusi; g) per "contingente di base" il contingente di cui all'articolo 30; h) per "contingente annuo di esportazione" il contingente di ciascun membro esportatore nella forma determinata in conformita' all'articolo 31; i) per "contingente di esportazione in vigore" il contingente di ciascun membro esportatore in un dato momento, quale e' stabilito secondo l'articolo 31 o modificato conformemente all'articolo 34 oppure ridotto in conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 35 o quale puo' essere modificato in applicazione dell'articolo 36; j) per "esportazione di cacao" tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un qualsiasi paese, e per "importazione di cacao" tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un qualsiasi paese; rimane inteso che ai fini di queste definizioni nel caso di un membro che comprende piu' di un territorio doganale, si intende "territorio doganale" il complesso dei territori doganali di questo stesso membro; k) per Organizzazione, l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5; l) per "Consiglio" il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; m) per "membro" una Parte contraente al presente Accordo, ivi compresa una Parte contraente di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, oppure un territorio o un gruppo di territori in merito al quale e' stata fatta una notifica in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 71, oppure un'organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4; n) per "paese esportatore" oppure "membro esportatore" rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le importazioni; o) per "paese importatore" oppure "membro importatore" rispettivamente un paese oppure un membro le cui importazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le esportazioni; p) per "paese produttore" oppure "membro produttore" rispettivamente un paese oppure un membro che produce il cacao in quantitativi commercialmente rilevanti; q) per "maggioranza suddivisa semplice" la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, calcolati separatamente; r) per "votazione speciale" i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori ed i due terzi di quelli degli importatori, calcolati separatamente, purche' il numero di suffragi cosi' espressi rappresenti almeno la meta' dei membri presenti e votanti; s) per "entrata in vigore" salvo precisazione contraria, la data in cui entra in vigore il presente accordo, a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Membri dell'Organizzazione. 1. Ciascuna Parte contraente rappresenta un solo membro dell'Organizzazione, fatto salvo il paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori delle cui relazioni internazionali essa e' attualmente ed ufficialmente responsabile ed ai quali il presente accordo si applica a norma del paragrafo 1 dell'articolo 71, si compone di una o piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di una piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro importatore, detta Parte contraente e questi territori possono essere membri a titolo congiunto oppure, se la Parte ha fatto all'uopo una notifica, a norma del paragrafo 2 dell'articolo 71, i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono allora diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore possono diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi. 3. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Partecipazione di organizzazioni intergovernative. 1. Ogniqualvolta nel presente Accordo si parla di "Governo" l'espressione vale per qualsiasi organizzazione intergovernativa che ha responsabilita' in materia di trattative, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente Accordo si parla della firma dell'accordo o del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di una notifica o dell'indicazione dell'intento di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o dell'adesione di un Governo, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione dell'Accordo a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. Le suddette organizzazioni intergovernative non hanno diritto di voto in quanto tali; in caso pero' di votazione su argomenti di loro competenza, esse sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, e li esprimono in blocco. In questo caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare individualmente il diritto di voto. 3. Il paragrafo 1 dell'articolo 15 non si applica alle suddette organizzazioni intergovernative; dette organizzazioni possono pero' prendere parte alle discussioni del Comitato esecutivo sui problemi di loro competenza. In caso di votazione su problemi del genere, i voti di cui i loro Stati membri sono autorizzati a disporre in sede Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di detti Stati membri.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao. 1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo ed a controllarne l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite i seguenti organi: a) il Consiglio internazionale del cacao ed il Comitato esecutivo; b) il Direttore esecutivo ed il personale. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao. 1. La suprema autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato all'interno del Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o vari supplenti. Ogni membro puo' inoltre far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Poteri e funzioni del Consiglio. 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed adempie o vigila affinche' vengano adempiute tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione delle esplicite disposizioni del presente accordo. 2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente Accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' alle norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel suo regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di attuare, senza riunirsi, provvedimenti su determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria per svolgere le funzioni conferitegli dal presente Accordo e qualsiasi altra documentazione esso ritenga appropriata. 4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale. Questa relazione comprende l'esame annuale stabilito all'articolo 59. Il Consiglio pubblica anche qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Presidente e Vicepresidenti del Consiglio. 1. Il Consiglio elegge per ogni anno contingentale un Presidente inoltre un primo ed un secondo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il primo Vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori ed il secondo Vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno contingentale queste due categorie di membri si alternano. 3. In caso di assenza temporanea contemporaneamente del Presidente e dei due Vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. 4. Ne' il Presidente ne' alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede una riunione del Consiglio prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. Sessioni del Consiglio. 1. Come norma generale, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno contingentale. 2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze stabilite esplicitamente nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta specificata qui di seguito: a) di cinque membri; b) di un membro o piu' membri che detengono almeno 200 voti, oppure c) del Comitato esecutivo. 3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti e quando il presente Accordo richiede un altro termine. 4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Se, dietro invito di un membro, la Commissione si riunisce in un posto diverso dalla sede dell'Organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.
Accordo-art. 10
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