DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 1005

Type DPR
Publication 1977-12-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Il secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sostituito dal seguente: "Esso avra' applicazione per gli organismi dell'Esercito dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; per gli organismi della Marina, dell'Aeronautica e per quelli a carattere interforze dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo di dipartimento militare marittimo, dei comandi di regione aerea e del capo dell'ufficio del segretario generale della difesa".

LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1978

Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 3.

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