DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1977, n. 1019

Type DPR
Publication 1977-09-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 6, all'accordo, con scambio di note, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1974, tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico relativo all'applicazione del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951, ai funzionari degli organismi civili della NATO situati nel territorio della Repubblica.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5, all'accordo, firmato a Bruxelles il 21 aprile 1975, tra il Governo italiano e la N.I.C.S.O. (NATO Integrated Communications System Organization) per l'istituzione di un'agenzia della N.I.C.S.O. in Italia.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - MORLINO PANDOLFI - STAMMATI - RUFFINI - ANSELMI - OSSOLA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1978

Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 2

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DELLA CONVENZIONE SULLO STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD ATLANTICO, DEI RAPPRESENTANTI NAZIONALI E DEL PERSONALE INTERNAZIONALE, FIRMATA AD OTTAWA IL 20 SETTEMBRE 1951, AI FUNZIONARI DEGLI ORGANISMI CIVILI DELLA NATO, SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, E SCAMBIO DI NOTE. Bruxelles, 15 ottobre 1974 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD ATLANTICO Considerato che il Governo italiano ha accettato l'invito di accogliere a Taranto il deposito dell'agenzia NATO di manutenzione e rifornimento - NAMSA - (qui di seguito denominato deposito NAMSA sud); Considerato che nell'evoluzione della struttura dell'Organizzazione si potra' rendere necessaria l'installazione nel territorio della Repubblica italiana di altri organismi civili della NATO; Considerata la necessita' che i funzionari dell'organizzazione in servizio presso il deposito NAMSA sud, e presso gli altri organismi civili della NATO che potranno essere istituiti nel territorio della Repubblica beneficiano, per l'esercizio delle loro funzioni ed il compimento della loro missione, dei privilegi e delle immunita' previste al titolo IV della "Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale", firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951, e qui di seguito denominata convenzione di Ottawa; In applicazione dell'articolo XVII della predetta convenzione, Convengono quanto segue: Articolo 1 1. Le categorie dei funzionari della NATO, ai quali si applicano nel territorio della Repubblica italiana i privilegi e le immunita' previsti dagli articoli XVIII e XIX della convenzione di Ottawa, comprendono: a) i funzionari appartenenti alle categorie A, L, B e C previsti dal regolamento del personale civile della NATO, in servizio presso il deposito NAMSA sud e presso gli altri organismi civili dell'Organizzazione situati nel territorio della Repubblica italiana; b) il personale appartenente alle Forze di terra, di mare e dell'aria di ogni Stato parte del trattato Nord Atlantico assegnato al predetto deposito o agli altri organismi civili della NATO siti nel territorio della Repubblica. 2. L'immunita' dalla giurisdizione prevista all'art. XVIII (a) della convenzione di Ottawa non potra' essere invocata in caso di azioni civili o penali derivanti dall'uso di veicoli a motore.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Ai cittadini italiani funzionari, agenti o comunque membri del personale della NATO in servizio presso il deposito NAMSA sud o presso altri organismi civili della NATO situati nel territorio della Repubblica non si applicano le disposizioni contenute nell'art. XVIII della convenzione di Ottawa.

Accordo-art. 3

Articolo 3 I cittadini italiani in servizio presso il deposito NAMSA sud o presso gli altri organismi civili della NATO situati nel territorio della Repubblica, ed appartenenti ad una delle categorie specificate nell'art. 1 del presente accordo, godono soltanto dei privilegi e delle immunita' previste ai paragrafi (a), (b) e (c) dell'art. XXIII della convenzione di Ottawa.

Accordo-art. 4

Articolo 4 L'esenzione dalla tassazione sugli assegni ed emolumenti corrisposti dall'Organizzazione, prevista dall'art. XIX della convenzione di Ottawa, si applica ai cittadini italiani appartenenti alle categorie specificate nell'art. 1 del presente accordo, limitatamente agli assegni ed emolumenti loro corrisposti dall'Organizzazione o dagli organismi civili situati nel territorio della Repubblica.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Il Segretario generale della NATO comunichera' al Governo della Repubblica italiana, non appena possibile e comunque non oltre il 10 gennaio di ogni anno, la lista nominativa e con l'indicazione del grado e della qualifica dei funzionari della NATO in servizio presso il deposito NAMSA sud o presso gli altri organismi civili della NATO situati nel territorio della Repubblica. 2. Ogni modifica intervenuta negli effettivi, nei gradi e nelle qualifiche dei predetti funzionari sara' comunicata in tempo utile al Governo della Repubblica italiana.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Il presente accordo entrera' in vigore il giorno in cui il Segretario generale della NATO sara' stato informato dal Governo della Repubblica italiana che le condizioni prescritte in Italia per la sua entrata in vigore sono state adempiute, con effetto dalla data dalla quale il deposito NAMSA sud ha iniziato a funzionare in Italia. 2. Il presente accordo potra' essere denunziato per iscritto da ognuna delle Parti in qualunque momento; la denunzia avra' effetto sei mesi dopo la notifica. IN FEDE DI CHE, il Segretario generale della NATO, agendo in applicazione dell'art. XVII della convenzione di Ottawa ed il rappresentante del Governo della Repubblica italiana, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Bruxelles, il 15 ottobre 1974, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana CATALANO Per l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico LUNS

Accordo-Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio atlantico BRUXELLES S.E. Joseph LUNS Segretario generale della NATO Bruxelles, 15 ottobre 1974 Signor Segretario generale, Con riferimento all'accordo raggiunto in data odierna tra l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico ed il Governo della Repubblica italiana in merito all'applicazione del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951, ai funzionari degli organismi civili della NATO, ho l'onore di informarLa circa i seguenti punti relativi alla precisazione delle condizioni di detto accordo. 1. Sebbene nel testo di questo accordo non sia stato applicato l'articolo XX della convenzione di Ottawa summenzionata, e' inteso che nell'ipotesi in cui alti funzionari di nazionalita' diversa da quella italiana siano chiamati a ricoprire incarichi in uno degli organismi contemplati nell'accordo, potranno essere loro accordati i privilegi e le immunita' normalmente accordati agli agenti diplomatici di rango equivalente. 2. Come e' stato anticipato durante i negoziati, il Governo italiano esaminera' ogni possibilita' di concedere misure di cortesia a favore dei membri del personale interessato. 3. Di comune accordo con i rappresentanti degli organismi civili interessati, le competenti autorita' amministrative italiane elaboreranno modalita' di applicazione dell'accordo al fine di risolvere alcuni problemi di ordine pubblico che si pongono al personale, quali l'esecuzione delle formalita' di registrazione che si applicano agli stranieri, le condizioni di importazione in franchigia del mobilio e delle autovetture nonche' le modalita' di immatricolazione di tali vetture. 4. La data citata nell'art. 6 dell'accordo come data in cui e' iniziato a funzionare il deposito sud della NAMSA e' quella del 10 agosto 1972. 5. Gli ufficiali di collegamento non sono contemplati dall'art. 1, 1b dell'accordo. 6. L'accordo non pregiudica in alcun modo quello concluso il 5 febbraio 1968 fra l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico ed il Governo della Repubblica italiana relativo ai funzionari del Collegio di difesa della NATO. Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo eventuale accordo su tali precisazioni e La prego di accettare, Signor Segretario generale, le espressioni della mia alta considerazione. F. CATALANO DI MELILLI Rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio del Nord Atlantico ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD ATLANTICO Il Segretario generale S.E. M. F. CATALANO DI MELILLI Rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio Nord Atlantico BRUXELLES Bruxelles, 15 ottobre 1974 Signor Ambasciatore, Con la Sua lettera del 15 ottobre 1974 e con riferimento all'accordo raggiunto in data odierna fra l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico ed il Governo della Repubblica italiana in merito all'applicazione del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951, Ella mi ha informato su alcuni provvedimenti che precisano le condizioni di detto accordo. Ho l'onore di comunicarLe il mio accordo e La prego, Signor Ambasciatore, di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. JUM.A.N. LUNS

Accordo-art. 1

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DELLA NICSO IN ITALIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA N.I.C.S.O. rappresentata dal direttore generale della N.I.C.S.M.A., Vista la decisione del Consiglio Atlantico del 17 marzo 1971, con la quale veniva approvata l'istituzione della NICSO (NATO Integrated Communications System Organization); Considerata la necessita' di istituire un'agenzia della NICSO per l'espletamento delle funzioni di nazione ospite in Italia; Considerato che tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico e' stato concluso il 15 ottobre 1974 a Bruxelles un accordo per regolare in modo uniforme ed organico le modalita' di applicazione del titolo IV della convenzione di Ottawa, firmata il 20 settembre 1951, ai funzionari dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico in servizio presso il deposito NAMSA Sud e presso gli altri organismi civili dell'Organizzazione situati nel territorio della Repubblica italiana; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Viene installata in Italia un'agenzia della NICSO, denominata "NICSMA Italia", qui appresso indicata "l'agenzia", col compito di svolgere le funzioni di nazione ospite per la realizzazione dei progetti NICS.

Accordo-art. 2

Articolo 2 L'agenzia quale in parte integrante della NICSO e' un organismo sussidiario NATO.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Per quanto concerne lo status del personale dell'agenzia, i privilegi e le immunita' allo stesso accordati, si applicano le disposizioni dell'accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1974 e di cui in preambolo.

Accordo-art. 4

Articolo 4 L'agenzia, per le proprie attivita' svolte in Italia, gode dei benefici e delle esenzioni fiscali e doganali, nonche' dell'esenzione da restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione, previsti dalla citata convenzione di Ottawa e dalla legislazione italiana. La procedura per l'applicazione di dette esenzioni e benefici sara' stabilita fra i rappresentanti del Governo italiano e il direttore generale della NICSMA.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Il presente accordo entrera' in vigore il giorno in cui il Governo italiano avra' notificato al direttore generale della NICSMA che le formalita' per la sua entrata in vigore sono state adempiute. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorita', hanno firmato il presente accordo. FATTO a Bruxelles il 21 aprile 1975 in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Felice CATALANO DI MELLINI Per la NATO Integrated Communications System Organization NATO Il direttore generale della NICSMA BUCHS Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

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