DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1977, n. 1020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri e di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 14, 10, (1) e 8 degli accordi stessi: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba unita per la realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, firmato a Roma il 7 giugno 1969, e protocollo di modifica dell'accordo di cui sopra, firmato a Roma il 25 giugno 1970; b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra i due Paesi e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 27 maggio 1970; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Albania per il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, firmato a Tirana il 14 luglio 1970.
Art. 2
All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente si provvede con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 8
Accordo
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO RAU-ITALIA Il presente accordo viene stipulato tra il Governo della Repubblica araba unita rappresentato dal Ministro per le comunicazioni (d'ora in avanti denominato Amministrazione della RAU), ed il Governo italiano rappresentato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni (d'ora in avanti denominato Amministrazione italiana). Premesso: che i servizi di telecomunicazione tra la RAU e l'Italia sono attualmente assicurati da collegamenti radio ad alta frequenza; che le Parti si propongono di potenziare questi collegamenti, realizzando un sistema in cavo sottomarino che colleghi direttamente la RAU e l'Italia; che il sistema anzidetto sara' costituito da un cavo sottomarino collegante la RAU da una parte e l'Italia dall'altra; che le varie parti del sistema saranno interconnesse ed interdipendenti, ed il loro insieme costituira' un'arteria internazionale che dovra' assicurare comunicazioni intercontinentali efficienti e di alta qualita' per tutta la durata del sistema prevista per un periodo minimo di 25 anni; che l'utilizzazione separata di una qualunque parte del sistema impedirebbe il raggiungimento degli scopi che le Parti contraenti si sono prefissi con la sua realizzazione, e sarebbe contraria alle loro intenzioni; che con il presente accordo le Parti desiderano definire le modalita' e le condizioni secondo le quali il previsto sistema in cavo sara' progettato, costruito e mantenuto in esercizio, le Parti stesse, in considerazione di quanto sopra detto, mutualmente si impegnano e convengono quanto segue: 1. (a) In relazione alle clausole del presente accordo, un sistema in cavo telefonico sottomarino (d'ora in avanti denominato "sistema in cavo") sara' progettato, costruito, mantenuto in efficienza ed esercito tra la RAU e l'Italia. Ai fini previsti dal presente accordo il sistema stesso si considera composto dai seguenti segmenti: Segmento A: stazione cablofonica della RAU, situata in vicinanza di Alessandria (d'ora in avanti denominata "stazione cablofonica di Alessandria"). Tale segmento A sara' costituito da: (i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo e per il prolungamento del cavo stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonche' per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie d'accesso a detto terreno; (ii) uno o piu' edifici, o parti di edifici aventi i necessari requisiti, per installarvi le terminazioni del cavo e le relative apparecchiature, per espletare le attivita' concernenti la manutenzione e l'esercizio del cavo stesso, ivi incluse le connessioni tra l'approdo e l'edificio terminale del cavo; (iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio dei predetti terreno ed edifici, ivi incluse, fra l'altro, quelle necessarie per la fornitura di energia (intendendosi escluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo sottomarino). Segmento B: stazione cablofonica italiana, situata in vicinanza di Catanzaro (d'ora in avanti denominata "stazione cablofonica di Catanzaro"). Questo segmento sara' costituito da: (i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo e per il prolungamento del cavo stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonche' per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie di accesso a detto terreno; (ii) uno o piu' edifici, o parti di edifici, aventi i necessari requisiti per installarvi le terminazioni del cavo e le relative apparecchiature, per espletare le attivita' concernenti la manutenzione e l'esercizio del cavo stesso, ivi incluse le connessioni tra l'approdo e l'edificio terminale del cavo; (iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio dei predetti terreno ed edifici, ivi incluse, fra l'altro, quelle necessarie per la fornitura di energia (intendendosi escluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo sottomarino). Segmento C: cavo sottomarino RAU-Italia tra la stazione cablofonica di Alessandria e la stazione cablofonica di Catanzaro, nonche' le apparecchiature terminali connesse al predetto cavo e situate nelle stazioni di Alessandria e di Catanzaro. (b) Il termine "cavo sottomarino" comprende il cavo di tipo sottomarino posato in acqua o interrato nonche' i relativi ripetitori ed equalizzatori. Il termine "apparecchiature della stazione cablofonica" comprende le specifiche apparecchiature, terminali inerenti al cavo (incluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo stesso), nonche' gli equipaggiamenti di misura per le prove e per la manutenzione delle apparecchiature terminali e il cavo sottomarino. Ogni segmento deve considerarsi comprensivo delle parti di ricambio e riserva (ad esempio ripetitori e spezzoni di cavo sottomarino). 2. Il cavo sottomarino sara' del tipo leggero e non armato, con equalizzatori e ripetitori transistorizzati rigidi bidirezionali. Il sistema avra' una capacita' equivalente a 120 circuiti telefonici a quattro chilocicli (d'ora in avanti chiamati "circuiti a banda vocale"). Il cavo sara' pure dotato di due circuiti radiofonici, rispondenti alle raccomandazioni del CCITT. Le due Parti convengono, non appena l'utilizzazione di tutti i circuiti del cavo sara' completata, di incrementare la capacita' del cavo stesso, utilizzando circuiti a tre (3) chilocicli. 3. (a) La stazione cablofonica di Alessandria sara' progettata, costruita e installata a cura dell'Amministrazione della RAU in accordo con l'altra Parte contraente. (b) La stazione cablofonica di Catanzaro sara' progettata, costruita ed installata a cura dell'Amministrazione italiana, in accordo con l'altra Parte contraente. (c) Le varie parti costituenti il segmento C (cavo sottomarino e relative apparecchiature terminali) saranno progettate, costruite, posate e installate dall'Amministrazione italiana in accordo con l'altra Parte contraente; il tutto soggetto alla revisione e l'approvazione di un comitato tecnico congiunto formato da rappresentanti delle due Parti. L'Amministrazione italiana, per realizzare il segmento C del sistema, seguira' la procedura appresso indicata: (i) i capitolati tecnici del progetto saranno resi pubblici dall'Amministrazione italiana, che provvedera' a bandire una gara internazionale; (ii) le offerte ricevute saranno sottoposte dalla Amministrazione italiana all'esame del comitato congiunto menzionato al precedente sottoparagrafo 3.(C); (iii) l'Amministrazione italiana stipulera' il contratto con la ditta vincitrice della gara; (iv) le apparecchiature terminali e il cavo terrestre nel territorio della RAU saranno installati dalla ditta vincitrice della gara, sotto la supervisione dell'Amministrazione della RAU; (v) un comitato tecnico congiunto effettuera' il collaudo del sistema prima della consegna ufficiale da parte della ditta vincitrice della gara. 4. (a) Il contratto stipulato dall'Amministrazione italiana dovra' contenere condizioni tali che assicurino quanto segue: (i) il diritto dell'Amministrazione italiana a compiere tutti i controlli, le verifiche ed i collaudi stabiliti e richiesti dalla legge italiana, dal bando di gara e dai capitolati tecnici approvati dal comitato congiunto di cui al sottoparagrafo 3. (c); (ii) il diritto delle Parti ad accedere ai libri contabili ed ai documenti della ditta fornitrice nel caso in cui il contratto di fornitura preveda il rimborso di spese. Tale diritto si intende limitato a quei libri contabili e documenti che riguardino forniture e prestazioni da porre a carico delle Parti, ivi incluso l'ammontare delle spese generali; (iii) le Parti contraenti avranno diritto d'accesso alle installazioni delle ditte fornitrici onde ispezionare le apparecchiature da fornire e controllare tutti gli adempimenti previsti dal contratto, ivi incluse le ispezioni ai materiali grezzi, lavorati e semi-lavorati; le Parti potranno altresi' assistere ai collaudi, alle prove e alle altre operazioni relative alla fornitura dei materiali ed alla prestazione di servizi. La ditta fornitrice dovra' impegnarsi ad accogliere, nelle proprie fabbriche ed installazioni, sei tecnici da addestrare, per questo e per impianti similari nel settore dei cavi e delle apparecchiature. (b) Ognuna delle Parti contraenti avra' il diritto di ricevere, su esplicita richiesta, una copia di ogni contratto o sub-contratto previsto al sottoparagrafo 4. (a). 5. (a) L'Amministrazione della RAU e quella italiana dovranno istradare sul sistema in cavo sottomarino, e con criterio di assoluta priorita', tutto il traffico di loro competenza destinato ai Paesi oltre l'Italia ed oltre la RAU. A questo fine, e per poter esercire comunicazioni in transito, le Amministrazioni della RAU e d'Italia dovranno ognuna fare del loro meglio per mantenere in efficienza e fornire alla controparte, per la durata del presente accordo, tutti quei circuiti nazionali che l'altra Parte potra' ragionevolmente richiedere per estendere oltre frontiera, o fino ai terminali di altri sistemi di comunicazione, i circuiti del sistema sottomarino ad essa assegnati. Tali circuiti dovranno essere adatti allo scopo per il quale sono stati richiesti e dovranno essere forniti e mantenuti in buone condizioni di servizio a tariffe ragionevoli. (b) In particolare l'Amministrazione italiana in ordine agli scopi e alle finalita' previste nel sottoparagrafo 5. (a), e per quanto concerne la quota a carico della RAU per l'uso di circuiti terrestri attraverso l'Italia (50% dell'intero transito italiano), applichera' alla Amministrazione della RAU i seguenti canoni di affitto: (i) Circuiti telefonici: 15,00 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976; 20,00 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977; (ii) Circuiti telegrafici: 0,90 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976; 1,20 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977 ed inoltre un canone di 900 franchi oro l'anno per una delle apparecchiature di trasmissione situata nel punto d'interconnessione del cavo e delle sezioni terrestri. (c) La contabilizzazione delle quote a carico delle altre amministrazioni corrispondenti per l'uso di circuiti terrestri attraverso l'Italia, necessari per le finalita' e gli scopi previsti nel sottoparagrafo 5. (a), avverra' direttamente tra l'Amministrazione italiana e le predette amministrazioni corrispondenti, tenendo conto degli accordi esistenti in merito tra le Parti di volta in volta interessate. (d) Per il traffico in transito che la RAU istradera' via Italia, l'Amministrazione italiana si impegna ad applicare tasse di transito e quote di prosecuzione tali da risultare competitive nei confronti delle condizioni offerte dalle altre possibili vie d'istradamento. (e) L'Amministrazione italiana si impegna anche a facilitare, per quanto possibile, l'interconnessione tra la rete telegrafica della RAU e la rete Gentex europea. (f) L'Amministrazione italiana, per l'esercizio del traffico telefonico scambiato tra la RAU ed i Paesi arabi direttamente connessi alla rete italiana di telecomunicazioni, applichera' all'Amministrazione della RAU e solo per la quota RAU, un canone di affitto di 12,00 franchi oro per chilometro/anno. Per l'espletamento del traffico telegrafico fra i suddetti Paesi, potranno essere applicate speciali tasse di transito concordate tra l'Amministrazione della RAU e quella italiana. L'Amministrazione italiana si impegna a mettere a disposizione e a cedere in fitto all'Amministrazione della RAU quindici (15) circuiti telefonici da utilizzare per il traffico con i Paesi arabi del Nord Africa, da istradare o attraverso la Libia o direttamente con i Paesi arabi, se esistono collegamenti diretti fra questi e l'Italia. Il numero dei circuiti ceduti sara' commisurato, in ogni tempo, alle effettive esigenze del traffico. (g) L'Amministrazione italiana, su richiesta della Amministrazione della RAU, offrira' ogni collaborazione per stabilire circuiti telegrafici diretti, e con numerazione esclusiva tra la RAU ed i Paesi extraeuropei. 6. Le Amministrazioni della RAU e quella italiana faranno del loro meglio per completare e mettere in funzione il sistema entro e non oltre il 1971. 7. (a) Il segmento C sara' proprieta' indivisa delle due parti in base ad una ripartizione al 50%. (b) Il segmento A sara' di proprieta' dell'Amministrazione della RAU. (c) Il segmento B sara' di proprieta' dell'Amministrazione italiana. (d) Entrambe le Parti potranno cedere, ad ogni utente che ne faccia richiesta, i diritti irrevocabili di uso (IRU) delle meta' dei circuiti loro spettanti. 8. Per quanto si riferisce al costo di fornitura, di costruzione, di installazione e posa del sistema sottomarino RAU-Italia, le due Parti convengono quanto segue: (i) la valuta occorrente per il finanziamento dei tre segmenti del sistema (escludendo il terreno ed i fabbricati del segmento A), sara' fornita dalla parte italiana. La quota a carico della RAU (50% del costo del segmento C e 100% del segmento A) sara' considerata quale prestito dell'Amministrazione italiana a quella della RAU, ad un interesse del 3,5% (tre e mezzo per cento) annuo. L'interesse sara' calcolato a partire dalla data di entrata in servizio del sistema telefonico sottomarino; (ii) il suddetto prestito sara' rimborsato a mezzo di rate annuali; (iii) la RAU tratterra' per se ogni anno una cifra pari ai proventi reali del traffico internazionale telegrafico, telefonico e telex privato e pubblico dell'anno 1968, assommanti a L.E. (lire egiziane) 1.260.000 (unmilioneduecentosessantamila) risultanti dall'allegato A. L'incremento degli introiti di spettanza della RAU, oltre le lire egiziane 1.260.000, dopo l'entrata in servizio del cavo, e derivanti dall'espletamento di tutto il traffico internazionale con i Paesi di cui sopra, come pure di quello che potra' essere scambiato con altri Paesi attraverso il sistema in cavo, sara' utilizzato per il rimborso all'Amministrazione italiana a mezzo di rate annuali, nell'intesa che ciascuna rata non sara' superiore a 600.000 dollari USA (seicentomila) ivi comprendendo anche le quote di interesse; (iv) i pagamenti annuali all'Amministrazione italiana inizieranno alla fine del primo anno, successivo all'entrata in servizio del sistema in cavo RAU-Italia, in cui si sara' verificato un aumento delle entrate. Le procedure per l'accertamento di tale aumento saranno concordate tra le due Parti. 9. I costi di cui al sottoparagrafo 8. (a) comprendono tutte le spese per la realizzazione del segmento C ivi incluse, tra l'altro, le spese concordate tra le Parti e sostenute per progettazione, disegni, materiali, costruzioni, provviste, controlli, installazioni, demolizioni (con adeguata riduzione di spesa per le parti recuperate), costi della nave posacavi, misure connesse alla posa ed alla installazione, supervisione, spese generali ed assicurazioni. Tasse e diritti di dogana saranno a carico delle rispettive Parti in base ai regolamenti e alle leggi in vigore nei due Paesi. 10. (a) L'Amministrazione italiana sara' responsabile della manutenzione e riparazione del cavo sottomarino, ripetitori ed equalizzatori compresi. A tale fine l'Amministrazione italiana noleggera', per conto delle due Parti, la nave posacavi. 10. (b) Le spese di manutenzione saranno sostenute dalle Parti sulla base del 50/50. 11. L'Amministrazione della RAU sara' responsabile del funzionamento e manutenzione della stazione cablofonica di Alessandria e delle relative apparecchiature terminali; essa dovra' fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento. 12. L'Amministrazione italiana sara' responsabile del funzionamento e manutenzione della stazione cablofonica di Catanzaro e delle relative apparecchiature terminali; essa dovra' fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento. 13. I costi di manutenzione ed esercizio specificati ai paragrafi 11 e 12 non saranno ripartiti tra le due Parti, ciascuna delle quali sosterra' quindi le spese relative alla propria stazione cablofonica ed apparecchiature relative. 14. Il presente accordo sara' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per un periodo iniziale di almeno 25 (venticinque) anni e potra' essere disdetto da una delle due Parti con un preavviso scritto di almeno 2 (due) anni, al termine del periodo iniziale o in qualsiasi data susseguente. 15. A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Roma, il 7 giugno 1969, in due originali, ciascuno in lingua araba, italiana ed inglese, ciascuno egualmente valido. In caso di disaccordo, fara' testo l'originale in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica araba unita Kamal Henry BADIR Per il Governo italiano Crescenzo MAZZA
Accordo-Allegato A
--------------------------------------------------------------------- ALLEGATO A TRAFFIC - REVENUE 67/68 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Protocollo
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