DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1040
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 139. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in oftalmologia, con sede presso la clinica oculistica.
Art. 140. - La durata del corso e' di quattro anni e il numero complessivo degli iscritti e' di venticinque.
In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registro
alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1978 n. 6 Istruzione, foglio n. 199
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 139. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in oftalmologia, con sede presso la clinica oculistica. Art. 140. - La durata del corso e' di quattro anni e il numero complessivo degli iscritti e' di venticinque. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registro alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 199
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