DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 1045
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della, pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 45 e 46 relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Laurea in lingue e letterature straniere Art. 45. - La durata del corso degli studi di laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonche' la licenza a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla scuola civica "Regina Margherita" di Genova ora "Grazia Deledda", o dalla scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo. Sono insegnamenti fondamentali: 1) lingua e letteratura italiana (biennale); 2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra francese, inglese, tedesco, spagnolo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea; 3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea; 4) la filologia afferente alla lingua scelta come quadriennale; 5) glottologia; 6) storia moderna e contemporanea; 7) geografia, soprattutto entropica. Sono insegnamenti complementari: 1) lingua e letteratura latina I; 2) lingua e letteratura latina II; 3) storia dell'arte; 4) didattica delle lingue moderne; 5) storia della filosofia; 6) istituzioni economiche e commerciali; 7) lingua e letteratura portoghese; 8) lingua e letteratura russa; 9) pedagogia; 10) letteratura comparata; 11) storia delle dottrine economiche; 12) linguistica generale; 13) lingua e letteratura romena; 14) letteratura anglo-americana; 15) storia dell'Europa orientale; 16) biblioteconomia e bibliografia; 17) storia moderna; 18) storia medioevale; 19) storia della lingua italiana; 20) letteratura brasiliana; 21) arabo; 22) filologia italiana; 23) istituzioni giuridiche comparate; 24) letteratura ibero-americana; 25) lingua e letteratura greca; 26) lingua serbo-croata; 27) lingua slovena; 28) linguistica africana; 29) filologia slava; 30) storia della cultura tedesca; 31) storia delle religioni; 32) storia della pedagogia; 33) storia della lingua francese. Oltre agli insegnamenti fondamentali, lo studente dovra' seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti complementari scelti tra le discipline insegnate nella facolta' (con esclusione di quelle pluriennali). Sono obbligatori, tenuto conto delle esigenze degli sfoci naturali della laurea in lingue e letterature straniere, gli insegnamenti complementari di lingua e letteratura latina I e di pedagogia. Fra gli insegnamenti da impartirsi nel corso di laurea in lingue e letterature straniere devono necessariamente figurare i seguenti: lingua e letteratura latina, storia della filosofia, storia dell'arte, didattica delle lingue moderne. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi (lingua quadriennale) e per tre anni quello di un'altra lingua straniera (triennale). L'art. 46 viene abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte ed orali, una per ciascun anno di corso. Le prove scritte, cronologicamente indipendenti rispetto alle prove orali, sono cosi' articolate: primo anno: un dettato; secondo anno: un dettato, una traduzione dalla lingua in italiano ed una traduzione dall'italiano in lingua; terzo anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione; quarto anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione. Le valutazioni del dettato rientreranno nel voto unico della prova orale. Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che puo' essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso. Tutti gli altri esami sono orali. L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui il candidato abbia superato gli esami, nel quadro della civilta' della lingua quadriennale". Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: storia delle Universita'; antropologia religiosa; storia dell'agricoltura; storia degli insediamenti tardoantichi e medioevali; demografia storica; storia della storiografia; archeologia umanistica e storia dell'archeologia; grammatica italiana; linguistica romanza. Lo stesso elenco e' modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di filologia greco-latina e di paleografia e diplomatica sono soppressi e sostituiti dai seguenti: filologia greca; filologia latina; paleografia latina; diplomatica. Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti: storia della letteratura russa contemporanea; storia e grammatica storica della lingua russa. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di lingua e letteratura cecoslovacca muta la denominazione quella di lingua e letteratura ceca e slovacca. L'art. 67, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facolta' di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che l'istituto di storia delle religioni muta la denominazione in quella di istituto di scienze religiose. L'art. 219, relativo all'elenco delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, annesse alla facolta' di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che la scuola di perfezionamento in storia delle religioni muta la denominazione in quella di scuola di perfezionamento in scienze religiose. Art. 384 - all'elenco delle scuole e dei corsi, annessi alla facolta' di medicina e chirurgia, e' aggiunta la seguente: scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia. Dopo l'art. 385, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia. Scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia Art. 386. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova una scuola speciale di preparazione per ortottisti - assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Universita'. Art. 387. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilita' oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista - assistente di oftalmologia e' di tre anni. Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione alla Universita' ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Art. 388. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva. Art. 389. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di sei (due per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti, nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero. Art. 390. - Il direttore della scuola e' un titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola. Art. 391. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza e' obbligatoria. Art. 392. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; 2) fisiologia dell'occhio, della mobilita' oculare, della visione binoculare; 3) ottica fisica e fisiopatologica; 4) ortottica I; 5) psicologia infantile. 2° Anno: 1) elementi di patologia oculare; 2) elementi di farmacologia oculare; 3) elementi di neurooftalmologia; 4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 5) ortottica II. 3° Anno: 1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico); 2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia, retinografia e fluoroangiografia); 3) ortottica III; 4) nozioni di riabilitazione senso motoria nell'eta' infantile; 5) legislazione sanitaria. Art. 393. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attivita' pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 394. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti". Art. 395. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche. Art. 396. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneita' saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 397. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico. Art. 398. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri; direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti. Art. 399. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso . . . . . L. 10.000 contributi di laboratorio (3° anno) . . . . . . . . . . . . L. 35.000 Art. 400. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 202
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