DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1977, n. 1052

Type DPR
Publication 1977-06-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1976, n. 373, contenente norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Considerato che - in difforme avviso del Consiglio di Stato - spetta istituzionalmente al consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione il potere di stabilire la determinazione dei costi di verificazione delle prove e dei controlli di omologazione di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente regolamento, non rientrando nei compiti del C.I.P. tale attribuzione;

Ritenuto che il Consiglio nazionale delle ricerche ha proposto l'eliminazione dall'art. 15, primo comma, delle parole "nel periodo medio stagionale e durante le ore di soleggiamento in giornata serena", in quanto renderebbero piu' difficili le operazioni di collaudo;

Considerato che e', invece, indispensabile che il collaudo sia eseguito nel periodo medio stagionale e durante le ore di soleggiamento perche' durante tale periodo vi sono escursioni giornaliere di temperatura esterna sufficienti per rilevare punti della curva di regolazione di valore abbastanza diverso tra loro per valutare l'efficacia della regolazione centrale e/o di eventuali altri sistemi di regolazione atti ad evitare che la temperatura all'interno degli ambienti superi i 20 °C, come espressamente richiesto dall'art. 11 della legge, controllo questo tanto piu' necessario negli edifici di nuova costruzione, termicamente isolati, dove gli apporti di calore estranei all'impianto sono particolarmente importanti;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

Definizioni

Legge: la legge 30 aprile 1976, n. 373. Regolamento: il presente decreto, emanato in base all'art. 21 della legge. Decreto: il decreto emanato in base all'art. 15 della legge. Prototipo: modello di un apparecchio. Serie: gruppo di apparecchi ottenuti dallo sviluppo dello stesso prototipo. Potenza termica al focolare: potenza termica massima che puo' essere sviluppata nel focolare, accertata in sede di omologazione ed espressa in kcal/h o in W. Nel caso di impianti che prevedono la produzione del calore con piu' generatori, per potenza termica al focolare si intende la somma delle potenze termiche al focolare dei singoli generatori. Modifica di impianto: interventi sull'impianto che ne portano la potenza termica a un valore eccedente di oltre il 10% quella installata alla data di entrata in vigore del regolamento. Ristrutturazione di edificio esistente: intervento che comporta l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti, che interessino almeno il 50% di una delle seguenti parti dell'edificio: muri di tamponamento; solai di sottotetto o copertura; pavimenti su solai che insistono su spazi aperti, o che comporta un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5 per cento.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli edifici pubblici e privati adibiti a residenze e assimilabili, a uffici e assimilabili, a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili, ad attivita' commerciali e assimilabili, ad attivita' sportive e assimilabili, ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, secondo la classificazione prevista dal successivo art. 3. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenente a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete. Le disposizioni contenute nel regolamento si riferiscono unicamente al comportamento termico degli edifici durante il periodo del riscaldamento.

Art. 3

Classificazione generale degli edifici per categorie

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, luoghi di ricovero per minori e anziani, collegi, conventi, case di pena, caserme. E.1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili. E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similari. E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili. E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo. E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni. E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili. E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

Titolo I OMOLOGAZIONE

Art. 4

Oggetto di omologazione

Sono soggetti ad omologazione: A) Componenti degli impianti di produzione di calore: a) Bruciatori alimentati con combustibile liquido, gassoso o misto, b) Generatori di calore per riscaldamento di acqua, di aria, di olio diatermico (adatti per essere alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto). c) Gruppi termici (caldaia e bruciatore) alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto. B) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore: a) Corpi scaldanti quali: radiatori, piastre radianti, convettori, strisce radianti, ventilconvettori, aerotermi. b) Gruppi di termoventilazione. c) Scambiatori di calore. d) Pompe di circolazione. C) Apparecchiature di regolazione automatica e contabilizzazione del calore, quali: valvole miscelatrici, termoregolatori d'ambiente, valvole di zona, valvole termostatiche, apparecchiature di regolazione termostatica centrale, apparecchi di contabilizzazione dell'energia termica.

Art. 5

Domande e rilascio di omologazione

Ai fini dell'omologazione dei componenti e delle apparecchiature di cui all'art. 4 le ditte interessate devono inoltrare domanda all'A.N.C.C. precisando: 1) il marchio di fabbrica e la sigla di identificazione che individua univocamente le caratteristiche funzionali del componente o della apparecchiatura; 2) un disegno d'assieme con l'indicazione delle dimensioni e dei materiali utilizzati; 3) le prestazioni garantite e in particolare: a) per i componenti degli impianti di produzione di calore: rendimento alla potenza termica dichiarata; b) per i componenti degli impianti di utilizzazione del calore: resa termica; c) per le apparecchiature di regolazione: la tolleranza; 4) descrizione del funzionamento; 5) indicazione delle prove e dei controlli eseguiti sui componenti nel corso e al termine della loro fabbricazione; 6) indicazione del laboratorio scelto fra quelli di cui all'art. 6, presso il quale si propone di far eseguire le prove e i controlli di omologazione. L'A.N.C.C. procede al rilascio dell'omologazione in seguito al risultato e alla certificazione delle prove e dei controlli da essa eseguiti. L'A.N.C.C. e' tenuta a pronunciarsi sulla domanda di omologazione entro centoventi giorni dalla presentazione della stessa. Le tariffe per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione sono fissate dal consiglio d'amministrazione dell'A.N.C.C. ed approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 6

Laboratori per le prove e i controlli di omologazione

Le prove e i controlli di omologazione devono essere eseguiti, di norma, presso i laboratori dell'A.N.C.C., ovvero con la partecipazione di un tecnico della A.N.C.C. presso i laboratori di istituti universitari o presso il laboratorio della stazione sperimentale per i combustibili. L'idoneita' dei laboratori di istituti universitari e del laboratorio della stazione sperimentale per i combustibili a procedere alle prove ed ai controlli di omologazione, deve risultare da una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da rilasciarsi previo esame degli elementi di giudizio forniti da detti laboratori e degli accertamenti dal Ministero ritenuti necessari. Della predetta dichiarazione viene data comunicazione all'A.N.C.C. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e da un rappresentante dell'A.N.C.C., possono, ove se ne riscontri la necessita', essere riconosciuti idonei all'effettuazione delle prove e dei controlli di omologazione, che saranno condotti e realizzati esclusivamente da personale tecnico della A.N.C.C., i laboratori di qualificate aziende produttrici di componenti ed apparecchiature o, per specifiche esigenze, altri laboratori. A tal fine deve essere inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata da una descrizione dettagliata delle apparecchiature disponibili per l'effettuazione delle prove e dei controlli stabiliti dalle norme di omologazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva la facolta' di effettuare, in ogni tempo, gli accertamenti e le verifiche per riscontrare l'idoneita' delle apparecchiature dei predetti laboratori. Un rappresentante del richiedente puo' presenziare, ove ne faccia domanda, alle prove ed ai controlli di omologazione in qualunque sede siano svolte.

Titolo II PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 7

Temperature di progetto

La temperatura di progetto dell'aria esterna da adottare per il dimensionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici di cui all'art. 1 della legge, deve essere quella indicata dall'allegato 1. Gli impianti per il riscaldamento di locali appartenenti a edifici classificati E. 3 ed E. 6 (1) possono essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria superiore a 20 °C. In tal caso, nella relazione tecnica da presentare alle autorita' comunali la temperatura dell'aria prescelta deve essere giustificata con elementi di carattere oggettivo.

Art. 8

Temperatura di esercizio

Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di riscaldamento, la temperatura dell'aria negli ambienti degli edifici non deve superare i 20 °C, + 1 °C di tolleranza. Negli ambienti per i quali e' ammessa una temperatura maggiore in base a quanto disposto dall'art. 7, su tale temperatura e' ammessa la stessa tolleranza di + 1 °C. Il mantenimento della temperatura di esercizio entro i limiti stabiliti deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia. La temperatura dell'aria all'interno dei singoli ambienti va misurata nella parte centrale dell'ambiente, ad una altezza di m 1,50 dal pavimento ed in modo che l'elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall'influenza di ogni notevole effetto radiante. In caso di fabbricato in condominio, ciascun condomino o locatorio puo' richiedere che, a cura della autorita' comunale competente, sia verificata la temperatura negli ambienti di sua proprieta' o che ha in locazione e comunque nelle parti comuni.

Art. 9

Impianti da installare e installati: modalita' di regolazione per il mantenimento della temperatura di esercizio

Negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari, qualora ciascuna di esse sia dotata di un dispositivo di regolazione della temperatura dell'ambiente e di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica, e negli edifici appartenenti alle categorie E. 4, E. 5 e E. 6 dotati di regolazione della temperatura dell'ambiente, tale equipaggiamento e' considerato sostitutivo di quanto prescritto agli articoli 5 e 6 della legge. Gli impianti di riscaldamento funzionanti a tutta aria e quelli funzionanti a vapore impiegato come fluido vettore sono ugualmente esonerati dalla prescrizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge, purche' siano dotati di altro dispositivo atto a mantenere la temperatura degli ambienti nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di impianti da installare, in edifici di nuova costruzione ed aventi potenza termica al focolare superiore a 300.000 kcal/h (348.000 W), anche quando l'impianto sia destinato soltanto al riscaldamento degli ambienti o soltanto alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, tale potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Negli edifici nuovi o da ristrutturare nei quali siano individuabili parti riferibili a piu' di una delle categorie di cui all'art. 3, ogni locale o gruppo di locali aventi destinazione omogenea tra loro deve essere servito da un circuito separato, soggetto alle disposizioni che lo riguardano.

Art. 10

Termini per l'adeguamento degli impianti gia' installati

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 della legge devono essere attuate entro i termini indicati nella seguente tabella, che riporta le potenze termiche al focolare espresse in kcal/h: Termini Potenza termica Entro il 30 settembre 1978 . . . . . . . . . . . . . 350.000 e oltre Entro il 30 settembre 1979 . . . . . . . . . . . . . 250.000 e oltre Entro il 30 settembre 1980 . . . . . . . . . . . . . 150.000 e oltre Entro il 22 giugno 1981 . . . . . . . . . . . . . . .100.000 e oltre

Art. 11

Impianti di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare

La temperatura di erogazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui all'art. 7 della legge si intende misurata nel punto di immissione nella rete di distribuzione. Su tale temperatura e' ammessa una tolleranza di piu' + 5 °C. Come temperatura di erogazione si intende la temperatura media dell'acqua in uscita dal bollitore, fluente durante l'intervallo di tempo e con la portata definita dalla norma di omologazione. Gli impianti termici che prevedono la produzione centralizzata mediante gli stessi generatori di acqua calda sia per il riscaldamento degli ambienti che per usi igienici e sanitari devono essere dimensionati per il solo fabbisogno termico per il riscaldamento degli ambienti. E' ammesso l'uso di generatori di potenza maggiore, purche' la loro potenza massima al focolare non sia superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) e siano dotati di dispositivi automatici di esclusione della fornitura contemporanea dei due servizi, che limitino la potenza termica erogabile per il riscaldamento degli ambienti a quella massima consentita, calcolata come indicato al successivo art. 14. Gli impianti centralizzati di riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari, al servizio di due o piu' appartamenti, devono essere dotati di contatori divisionali.

Art. 12

Isolamento degli impianti termici da installare

Per gli impianti termici da installare negli edifici di cui all'art. 1 della legge, tutte le tubazioni, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime sono isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le seguenti modalita': gli spessori dell'isolante per il coibente di riferimento che abbia conducibilita' λ di 0,035 kcal/m h °C ovvero di 0,041 W/m °C, devono avere i valori indicati alla successiva tabella; nel caso di impiego di materiali isolanti con conducibilita' termica λ' diversa da λ, si utilizzano gli spessori equivalenti ricavati mediante la formula (1); i valori λ e λ' a 50 °C (kcal/mh °C, W/m °C) sono ricavati da certificati di prova rilasciati da laboratori autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aumentati del 20%. Parte di provvedimento in formato grafico La tabella 2 permette di ricavare direttamente il termine Parte di provvedimento in formato grafico i montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori di isolamento, che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5; per le tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati, gli spessori di cui alla tabella I vanno moltiplicati per 0,3; i materiali coibenti a contatto con le tubazioni devono presentare stabilita' dimensionale e funzionale alle temperature di esercizio e per la durata dichiarata dal produttore; devono inoltre presentare un comportamento al fuoco idoneo, in relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione dell'edificio, da dimostrare con documentazione di avvenuti accertamenti di laboratorio; per i canali dell'aria per il riscaldamento degli ambienti, posti in ambienti non riscaldati, lo spessore dell'isolante per i coibenti con conducibilita' termica λ= 0,035 (kcal/h m °C) deve essere di 30 mm, nel caso di impiego di materiali isolanti di diversa natura, lo spessore suddetto va moltiplicato per il rapporto λ'/λ. La verifica del grado di isolamento degli impianti termici degli edifici deve essere effettuata attraverso il controllo degli spessori in opera dei coibenti impiegati. TABELLA 1 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 13

Deposito del progetto

Sono soggetti all'obbligo di depositare presso le autorita' comunali il progetto corredato della relazione tecnica, da redigere secondo le modalita' previste dal successivo art. 14, tutti i committenti di impianti termici costituiti almeno da: generatori di calore, rete di distribuzione e apparecchi di utilizzazione, per gli impianti ad acqua od a fluido diatermico; generatore di aria calda o generatore di acqua calda con termoventilatore e circuiti di distribuzione, per gli impianti ad aria. Il comune, all'atto del ricevimento del progetto, rilascia attestazione dell'avvenuto deposito, convalidando copia della documentazione che rimane al proprietario o possessore dell'impianto, il quale deve esibirla in sede di collaudo o di controllo.

Art. 14

Relazione tecnica inerente l'impianto termico

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