LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1063

Type Legge
Publication 1977-12-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 della convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI PANDOLFI - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA IN TRAFFICO INTERNAZIONALE. LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE Animate dal desiderio di rafforzare i loro legami di amicizia e di concludere una convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Definizioni 1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" designa l'attivita' di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto esercitata dalle imprese di navigazione marittima o aerea. 2. Per "traffico internazionale" si intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa italiana o zairese, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica dello Zaire. 3. Per "imprese italiane" si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi italiane e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica italiana. 4. Per "imprese zairesi" si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi zairesi e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica dello Zaire.

Convenzione - art. 2

Articolo 2. Oggetto 1. La Repubblica italiana s'impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree zairesi da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica italiana ed imponibili nella Repubblica dello Zaire. 2. La Repubblica dello Zaire si impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree italiane da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica dello Zaire ed imponibili nella Repubblica italiana. 3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno altresi' applicabili ai casi in cui le imprese zairesi ed italiane partecipino all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in pool e/o ad un esercizio in comune limitatamente al reddito delle dette imprese.

Convenzione - art. 3

Articolo 3. Durata La presente convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciata da ciascuna delle due parti contraenti mediante preavviso scritto di sei mesi. Essa cessera' di avere efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della notifica del preavviso.

Convenzione - art. 4

Articolo 4. Data di entrata in vigore La presente convenzione entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica tra le due parti; essa avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1965. FATTO a Roma il 9 maggio 1973 e redatto in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica dello Zaire MOBUTU Per la Repubblica italiana MEDICI Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

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