DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977, n. 1069
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 93 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
geografia storica;
storia degli studi classici;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
storia del teatro e della drammaturgia antica (indirizzo classico);
paleografia latina;
diplomatica.
Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
geografia storica;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
paleografia latina;
diplomatica.
Art. 101 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
geografia regionale;
geografia storica;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
paleografia latina;
diplomatica.
Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono aggiunti i seguenti:
geografia storica;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
paleografia latina;
diplomatica
Art. 123 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facolta' sono aggiunti i seguenti:
micologia medica;
cardiologia pediatrica;
patologia neonatale;
terapia fisica e riabilitazione.
Nello stesso articolo e' soppresso l'insegnamento di tecnica e diagnostica istopatologica.
Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facolta' sono aggiunti i seguenti:
chemioterapia;
patologia dell'apparato locomotore.
Art. 256 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
analisi bromatologica;
batteriologia fitopatologica;
biologia generale;
costruzioni zootecniche, meccanizzazione e automatismi;
ecologia microbica;
erosione e conservazione del suolo;
entomologia zootecnica;
foraggicoltura;
microbiologia delle acque;
microbiologia del terreno;
microbiologia enologica;
modellistica e programmazione strutturale delle aziende zootecniche;
statistica metodologica.
Art. 275 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria e' aggiunto quello di bioenergetica e miglioramento delle foraggere.
Dopo l'art. 580, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole dirette a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria e di preparazione per tecnici di foniatria presso la prima facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria
Art. 581. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), la scuola di preparazione per tecnici di audiometria che ha lo scopo di preparare tecnici idonei a collaborare con il medico audiologo.
Art. 582. - La sede della scuola e' presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della prima facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli. L'indirizzo e' teorico-pratico.
Al funzionamento della scuola si provvedera' con i proventi delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti e con eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Le tasse e soprattasse-annuali a carico degli iscritti restano cosi' suddivise:
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale d'esame. . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
Art. 583. - Il direttore della scuola e' nominato dal consiglio di facolta' che provvedera' altresi' a designare un vice-direttore.
Gli insegnanti sono scelti dal direttore della scuola tra i docenti di discipline mediche e di altre branche, aventi pero' particolare competenza negli insegnamenti previsti dal corso.
Art. 584. - Per l'ammissione alla scuola e' necessario il diploma di scuola media superiore (titolo preferenziale e' il diploma di abilitazione magistrale o di maestra giardiniera). Possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di titolo superiore prescritto per accedere agli studi universitari.
Gli aspiranti al primo anno devono presentare entro il 5 novembre domanda al rettore su carta legale; le domande di iscrizione agli anni successivi dovranno essere presentate entro la stessa data.
Art. 585. - Alla scuola si accede previo esame scritto ed orale di cultura generale, con particolare riguardo ai problemi dell'insegnamento, della riabilitazione, al recupero sociale dei minorati dell'udito.
Non possono essere ammessi i candidati presentanti disturbi della parola o di diminuzione della funzione uditiva.
La commissione giudicatrice e' composta dal direttore della scuola, presidente e da altri membri docenti di clinica otorinolaringoiatrica o di clinica delle malattie nervose e mentali, di pediatria, o di neuropsichiatria infantile o di psicologia.
Art. 586. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
nozione di anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie dei centri acustici e degli organi fonatori;
nozioni di fisica acustica;
tecniche audiometriche;
psicologia del bambino.
2° Anno:
audiometria neonatale;
audiometria infantile;
audiometria tonale e vocale;
impedenziometria.
3° Anno:
patologia dell'udito;
audiometria elettroencefalografica;
protesizzazione acustica.
Art. 587. - Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri scelti tra i docenti della scuola in una sola sessione estiva.
Art. 588. - L'esame di diploma, cui si accede dopo aver seguito i corsi, le esercitazioni pratiche e superati gli esami d'insegnamento.
Art. 589. - L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di tre membri scelti tra i docenti della scuola.
Art. 590. - Agli allievi che avranno superato l'esame verra' rilasciato il diploma di tecnico di audiometria.
Tale diploma non permette l'esercizio autonomo professionale, ma solo la collaborazione tecnica alle dipendenze del medico audiologo sia in ambiente universitario od ospedaliero sia nella pratica vita privata.
Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di foniatria
Art. 591. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), la scuola di preparazione per tecnici di foniatria (logoterapisti) che ha lo scopo di preparare rieducatori in grado di collaborare con il medico foniatra al trattamento ortofonico dei minorati dell'udito, della voce, della parola e del linguaggio.
Art. 592. La scuola ai fini speciali per tecnici di foniatria e' istituita presso la clinica otorinolaringoiatrica della prima facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Art. 593. - La durata del corso della scuola e' di tre anni.
L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di quindici.
Art. 594. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo prescritto per l'ammissione all'universita' o istituto di istruzione universitaria.
Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al direttore della scuola e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avra' luogo nei giorni stabiliti con apposito manifesto.
Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.
Art. 595. - Alla scuola si accede previo esame di cultura su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.
Art. 596. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia degli organi dell'udito, della voce, della parola e dei centri nervosi ad essi preposti;
fisiologia degli apparati uditivi e fonoarticolari;
elementi di fisica acustica;
elementi di fonetica;
metodiche di indagine sperimentale degli apparati uditivo, fonatorio e articolatorio della parola;
trattamento chirurgico maxillo-facciale nella patologia dell'articolazione della parola.
2° Anno:
pediatria;
neurologia;
psicologia;
patologia dell'udito, del linguaggio, della voce parlata e cantata;
trattamento medico-chirurgico della sordita'.
3° Anno:
audiologia infantile;
neuropsichiatria infantile;
sociologia;
trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, del linguaggio, della voce parlata e cantata;
trattamento medico chirurgico delle disfonie.
Art. 597. - Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri scelti tra i docenti della scuola in una sola sessione estiva.
Art. 598. - L'esame di diploma, cui si accede dopo aver seguito i corsi, le esercitazioni pratiche e superati gli esami d'insegnamento prescritti, consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie d'insegnamento.
Art. 599. - L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di tre membri scelti tra i docenti della scuola.
Art. 600. - Agli allievi che avranno superato l'esame verra' rilasciato il diploma di tecnico di foniatria (logoterapista). Tale diploma non permette l'esercizio autonomo professionale, ma solo la collaborazione tecnica alle dipendenze del medico foniatra sia in ambiente universitario od ospedaliero sia nella pratica vita privata.
Art. 601. - Al funzionamento della scuola si provvedera' con i proventi delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti e con eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' suddivise:
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di foniatria presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di foniatria
Art. 653. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), la scuola di preparazione per tecnici di foniatria (logopedisti) della durata di tre anni che ha lo scopo di preparare rieducatori in grado di collaborare con il medico foniatra al trattamento ortofonico dei minorati dell'udito, della voce, della parola e del linguaggio.
Art. 654. - La sede della scuola e' presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Napoli, seconda facolta' di medicina e chirurgia. L'indirizzo e' teorico-pratico.
Al funzionamento della scuola si provvedera' con i proventi delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti e con eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' suddivise:
immatricolazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
Art. 655. - Il direttore della scuola e' nominato dal consiglio di facolta' che provvedera' altresi' a designare un vice direttore.
Gli insegnanti sono scelti dal direttore della scuola, tra i docenti di discipline mediche o di altre branche, aventi particolare competenza negli insegnamenti previsti dal corso.
Art. 656. - Per l'ammissione alla scuola e' necessario il possesso di un diploma di scuola media superiore; possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di laurea.
I laureati in medicina e chirurgia e i diplomati di altri corsi speciali affini potranno dopo il superamento degli esami di ammissione essere iscritti dalla commissione ad anno successivo al primo.
Gli aspiranti al primo anno devono presentare entro il 5 novembre domande al rettore su carta legale; le domande di iscrizione agli anni successivi dovranno essere presentate entro la stessa data.
Art. 657. - Alla scuola si accede previo esame scritto o orale di cultura generale, con particolare riguardo ai problemi dell'insegnamento, della riabilitazione, del recupero sociale dei minorati dell'udito, della parola, della voce e del linguaggio.
Non possono essere ammessi i candidati presentanti disturbi della parola o diminuzione della funzione uditiva.
La commissione giudicatrice e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da altri membri docenti di clinica otorinolaringoiatrica o di clinica delle malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di neuropsichiatria infantile o di psicologia.
Art. 658. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia degli organi dell'udito, della voce, della parola e dei centri nervosi ad essi preposti;
fisiologia degli apparati uditivi e fonoarticolari;
elementi di fisica acustica;
elementi di fonetica;
metodiche di indagine sperimentale degli apparati: uditivo, fonatorio, articolatorio della parola;
trattamento chirurgico maxillo-facciale nella patologia dell'articolazione della parola.
2° Anno:
pediatria;
neurologia;
psicologia;
patologia dell'udito, del linguaggio, della voce parlata e cantata;
trattamento medico-chirurgico della sordita'.
3° Anno:
audiologia infantile;
neuropsichiatria infantile;
sociologia;
trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, del linguaggio, della voce parlata e cantata;
trattamento medico e chirurgico delle disfonie.
L'internato e' obbligatorio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.