DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1077

Type DPR
Publication 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa; diritto tributario; diritto anglo-americano; diritto dei paesi socialisti. Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: demografia; economia regionale; legislazione della circolazione e dei trasporti; diritto dei popoli germanici. Gli articoli 259, 260 e 262, relativi alla scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e sub-tropicale annessa alla facolta' di agraria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 259. - Con le modalita' previste dall'art. 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1612, potranno essere stabiliti accordi di collaborazione tra Universita' e Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze per il migliore funzionamento della scuola. La direzione della scuola e' affidata ogni anno dal consiglio della facolta' di agraria ad un professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato della facolta' stessa, competente nel campo della specializzazione. Gli insegnamenti nella scuola sono affidati anno per anno dalla facolta' di agraria su proposta del direttore della scuola, avvalendosi anche dei docenti di altre facolta' e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonche' di esperti particolarmente qualificati. Art. 260. - Gli insegnamenti impartiti ogni anno saranno scelti dal consiglio dei professori della scuola nel seguente elenco in numero non inferiore a quattordici: biogeografia delle regioni tropicali e sub-tropicali; agronomia dei paesi tropicali e sub-tropicali; coltivazioni erbacee tropicali e sub-tropicali; coltivazioni arboree tropicali e sub-tropicali; zootecnica dei paesi tropicali e sub-tropicali; tecniche di trasformazione dei prodotti agrari tropicali e sub-tropicali; entomologia agraria tropicale e sub-tropicale; patologia delle piante tropicali e sub-tropicali; economia e politica agraria dei paesi tropicali e sub-tropicali; selvicoltura tropicale e sub-tropicale; macchine e meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali; tecnologia dei legnami tropicali e sub-tropicali; metodologia e tecnica sperimentale; progetti di sviluppo economico; botanica tropicale; pedologia tropicale; idrologia applicata; uso e governo delle acque; alimentaristica applicata alle zone tropicali e sub-tropicali; aereofotointerpretazione; orticoltura e floricoltura nelle regioni tropicali; climatologia delle regioni tropicali sub-tropicali; pianificazione e sviluppo economico. Possono, inoltre, essere istituiti corsi speciali da designare, in numero non superiore a due, che saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal consiglio dei docenti della scuola. I suddetti insegnamenti saranno integrati da seminari, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti, nonche' da viaggi di istruzione in zone tropicali e sub-tropicali. Il consiglio della scuola puo' istituire piu' indirizzi di studio e consigliarli agli allievi. Art. 262. - Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in almeno otto degli insegnamenti di cui al precedente elenco.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1978

Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 102

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